Deroghe per l’utilizzo in Italia di fitofarmaci non approvati nella Ue: ora qualcosa può cambiare

La pronuncia della Corte di giustizia europea potrebbe mettere in imbarazzo lo Stato italiano riguardo all’uso del fumigante del suolo 1,3-dicloropropene, sostanza attiva mai approvata dalla Ue

[3 Febbraio 2023]

Il 19 gennaio scorso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in via pregiudiziale su una questione posta dal tribunale amministrativo belga a seguito di una denuncia di un apicoltore e di alcune associazioni no profit sull’uso in deroga di due insetticidi neonicotinoidi vietati.

Il regime derogatorio temporaneo in materia fitosanitaria è disciplinato dall’articolo 53 del Regolamento CE/1107/2009. In base a tale articolo uno Stato membro può rilasciare, su motivata richiesta e in via eccezionale, l’autorizzazione d’impiego di prodotti fitosanitari non disciplinati dall’ UE.

La Corte Europea ha stabilito che tale normativa consente ad uno Stato membro di autorizzare in deroga l’impiego di sostanze non coperte da un procedimento di autorizzazione europeo, ma non di autorizzare in deroga l’uso di sostanze attive espressamente vietate.

Questa pronuncia della Corte Europea potrebbe mettere in imbarazzo lo Stato italiano riguardo al fumigante del suolo 1,3-dicloropropene, sostanza attiva mai approvata dalla UE, ma autorizzata in deroga in Italia di anno in anno con continuità fino al 2022.

La decisione di non includere  l’1,3-dicloropropene nell’ allegato 1 della Direttiva 91/414/CEE (poi Regolamento 1107/2009) e quindi di non approvarne l’impiego, risale al 2011 (Decisione della Commissione 2011/36/UE).Le motivazioni  espresse nella decisione furono le preoccupazioni del profilo tossicologico e ambientale della molecola e delle numerose impurezze clorurate presenti nelle formulazioni commerciali.

L’1,3–dicloropropene ha una classificazione armonizzata a livello europeo ai sensi del Reg. CE/1272/2008 inerente classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (CLP).La sostanza presenta elevati pericoli per l’ecosistema in generale e in particolare per l’ecosistema acquatico, sia per gli effetti acuti (H400) che per quelli a lungo termine (H410). È inoltre estremamente tossica se ingerita, inalata o in seguito a contatto cutaneo (H301, H304, H311, H319).

Da un punto di vista ambientale la molecola è dotata di elevata mobilità. Ciò significa cheil pericolo di inquinare le acque superficiali e quelle sotterranee è elevato.

Un metabolita rilevante dell’ 1,3-dicloropropene per le acque sotterranee risulta essere l’acido3-cloroacrilico. Questo prodotto di degradazione è stabile in ambiente acquoso e possiede caratteristiche ambientali e tossicologiche analoghe alla molecola madre.

Non sappiamo quanto né dove 1,3-dicloropropene sia impiegato in Italia. Immaginiamo che i quantitativi non siano banali. In Italia i fumiganti, di cui l’ 1,3-dicloropropene fa parte, rappresentano il 16% dei quantitativi venduti (dato ISTAT 2020) e sono usati principalmente in Sicilia, Lazio. Campania, Veneto, Emilia Romagna. L’Italia è il paese europeo dove si fa maggiore uso relativo di fumiganti, segue la Spagna con il 10%.

Sui dati di vendita raccolti ogni anno da ISTAT vige il “segreto statistico”, che non permette di conoscere i quantitativi venduti di prodotti fitosanitari per singolo prodotto, come sarebbe utile e necessario, ma soltanto in forma aggregata come erbicidi, insetticidi, fumiganti ecc.

Disposizione ineccepibile sul piano formale, ma discutibile se ragioniamo in termini di trasparenza dell’informazione, soprattutto nel caso in cui il prodotto in causa, usato in deroga da molti anni in Italia, è un prodotto non approvato dalla UE a causa di preoccupazioni di tipo tossicologico ed ambientale. Prudenza vorrebbe che almeno in questi casi, cioè nei casi di uso in deroga, venissero informati almeno gli enti di controllo nel cui territorio è usato tale prodotto. Ma non ci risulta che questo avvenga.

Per rimanere nell’ambito dei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia in deroga ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento CE/1107/2009 (almeno fino al 2022),va segnalata anche la sostanza attiva benzobicyclon, un erbicida usato nella coltivazione del riso.

A differenza del caso precedente, questa sostanza attiva è al momento in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea (pending). Quindi non dovrebbe essere interessata dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Il benzobicyclon non ha una classificazione armonizzata ai sensi del Reg.CE/1272/2008 (CLP).Da quanto emerge consultando il sito di ECHA (European Chemical Agency), non esiste ancora una classificazione armonizzata e non vi sono pericoli notificati da fabbricanti, importatori o utilizzatori per questa sostanza. Consultando invece la banca dati Pubchem della National Library of Medicine il benzobicyclon  è classificato pericoloso per la salute in quanto può provocare danni agli organi (H371) ed è sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (H361).

Da un punto di vista eco-tossicologico sono segnalati elevati pericoli per effetti acuti (H400) e per effetti a lungo termine (H410) per gli organismi acquatici. Consultando la banca dati PPDB Pesticede Properties Data Base  risulta che i dati ambientali a disposizione per questa molecola sono molto scarsi. Mancano del tutto, ad esempio, i dati di persistenza della molecola sia sul suolo che in acqua.

Dopo l’1,3-dicloropropene e il benzobicyclon, va ricordato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari relativi a quattro sostanze attive che risultano ancora in attesa di valutazione in UE.

Le quattro sostanze non ancora valutate in UE sono le seguenti.

Cloquintocet-mexyl (erbicida). Ha una classificazione “provvisoria” ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 (CLP) nella quale sono indicati i seguenti pericoli: H373 può causare danni agli organi in caso di prolungata esposizione, H400-H410 molto tossico per gli organismi acquatici. Da un punto di vista ambientale presenta elevata persistenza in acqua.

Cyprosulfamide (erbicida). Non presenta una classificazione ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 (CLP) e non vi sono pericoli notificati da fabbricanti, importatori o utilizzatori per questa sostanza. I dati ambientali caratteristici di questa molecola sono del tutto assenti nelle banche dati di settore, idem per la maggior parte dei dati eco-tossicologici e per la ADI (dose accettabile giornaliera).

Isoxadifen-etile (erbicida). Ha una classificazione armonizzata ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 (CLP) nella quale si segnalano elevati pericoli per effetti acuti (H400) e per effetti a lungo termine (H410) per gli organismi acquatici. I dati ambientali caratteristici della molecola sono del tutto assenti nelle banche dati di settore, idem per molti dati eco-tossicologici di organismi terrestri e per la ADI (dose accettabile giornaliera).

Mefenpyr-dietile (erbicida).Ha una classificazione “provvisoria” ai sensi del Regolamento CE/1272/2008 (CLP) nella quale sono indicati i seguenti pericoli: H411 tossico per organismi acquatici con effetti a lungo termine. Risulta inoltre molto tossico per i mammiferi. Da un punto di vista ambientale va segnalata un elevata persistenza della molecola in acqua e soprattutto nei sedimenti acquatici.

di Alessandro Franchi e Michele Lorenzin, per greenreport.it