Sardegna, nuova sentenza sugli impianti eolici

[22 Luglio 2014]

Nell’individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, le regioni devono rispettare le Linee guida nazionali. Lo ricorda la Corte di cassazione che – con sentenza del 16 luglio 2014, n. 199 – dichiara, fra l’altro, illegittima la legge regionale della Sardegna del 2012 (la numero 25 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”) nella parte in cui consente la localizzazione degli impianti eolici, nell’ambito dei paesaggi costieri, solo se ricompresi in determinate aree. Perché circoscrive e limita le aree disponibili alla realizzazione di impianti eolici, senza alcuna ragione giustificatrice rispetto alla specifica competenza primaria in materia paesaggistica della Regione autonoma Sardegna.

Il legislatore sardo nel disporre ciò sarebbe andato oltre la propria competenza, sovrapponendosi ai criteri dettati dallo Stato circa la localizzazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti. La norma della legge sarda ha determinato il “rovesciamento” del principio generale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili che non sono sorrette da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica.

La Corte Costituzionale ha costantemente ricondotto disposizioni di leggi regionali che intervenivano in materia di fonti di energia rinnovabili sia all’ambito materiale relativo alla “tutela dell’ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) sia a quello relativo alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, terzo comma, Cost.) di potestà legislativa concorrente, in cui spetta allo Stato fissare i principi fondamentali. Mentre ha ritenuto che “la conservazione ambientale e paesaggistica” spetti (in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.) alla cura esclusiva dello Stato tenendo però conto, nel caso degli enti territoriali dotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti speciali. Del resto La tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, di biodiversità, di particolari produzioni agroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale potenzialmente confliggente, essendo evidente che l’installazione degli impianti – con particolare riferimento a quelli eolici – può alterare l’assetto territoriale.

Il legislatore statale, però, ha trovato un punto di equilibrio tra i valori costituzionali, potenzialmente antagonistici, con la disciplina del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.  Una disciplina contenuta nel Dlgs 387 del 2003 la quale riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili.

Tale disciplina è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l’energia eolica, e, dall’altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti relative alla tutela del territorio e soprattutto del paesaggio.

Non a caso l’obiettivo delle linee guida – definite in Conferenza unificata –  è quello di “assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio”. E in tale contesto le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione e nel rispetto dei criteri individuati della normativa nazionale.