Il pasticciaccio delle soglie di potenza per l’assoggettabilità a VIA degli impianti eolici

[2 Dicembre 2014]

Con l’entrata in vigore, ad agosto, della legge n. 116/2014, che ha convertito il Decreto Competitività (DL 91/2014), si è creato una sorta di vuoto normativo che sta mettendo a rischio molti impianti a fonti rinnovabili in Italia. ANEV, l’Associazione nazionale energia del vento, ha lanciato l’allarme, dichiarando che la norma «ha dato luogo a interpretazioni non univoche in materia di assoggettabilità a Verifica di Impatto Ambientale per gli impianti eolici che solo l’emanazione di un Decreto o di una nota da parte del Ministero dell’Ambiente potrà chiarire, come indicato nella legge stessa».

Ma cosa è successo? L’art. 15 comma 1 lettera c) della Legge n. 116/2014 ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 152/06. Questa modifica è stata interpretata da alcune Regioni come una temporanea soppressione delle soglie dimensionali da applicarsi per l’assoggettamento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti elencati nell’allegato IV del D.lgs. 152/06, s.m.i. In pratica, non essendoci più i limiti di potenza (per gli impianti a fonti rinnovabili erano di 1 MW) che stabilivano la soglia entro la quale gli impianti non erano assoggettabili a Via, adesso qualsiasi impianto, anche di piccolissime dimensioni, potrebbe essere considerato assoggettabile. Pazzesco? In realtà è già successo, in Sardegna. La Regione Sardegna (vedi qui) ha infatti recentemente sequestrato un impianto minieolico da 60 kW appunto perché realizzato senza VIA, o senza aver espletato la procedura di screening. L’assenza di una normativa certa in materia, porterà alla paralisi del settore e penalizzerà le aziende che fino ad oggi hanno operato nel rispetto delle regole e dei vincoli, ledendo peraltro diritti acquisiti.

La soppressione delle soglie varrebbe fino all’emanazione di un Decreto Ministeriale che però, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe più alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per i progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, di determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

ANEV ritiene che non sia corretto ritenere che la Legge n. 116/2014 abbia soppresso le soglie minime di riferimento per l’assoggettamento alla procedura di screening, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale. Dette soglie (di cui all’allegato IV al D.lgs. 152/06), infatti, rimangono valide ed efficaci sino all’emanazione del nuovo decreto, per le seguenti ragioni:

  • la modifica all’art. 6, comma 9, del D.lgs. 152/06  fa espressamente salvo “quanto disposto nell’allegato IV” sino all’entrata in vigore del nuovo decreto;
  • non viene, peraltro, abrogato il comma 8 dell’art. 6 del D.lgs. 152/06 (“riduzione delle soglie minime delle soglie dell’allegato IV se i progetti ricadono nelle aree naturali protette”); anzi, viene espressamente previsto che tali disposizioni non si applicheranno più a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo decreto.

Quindi, se è ancora valida una disposizione che disciplina la riduzione delle soglie minime in alcuni casi, ciò, evidentemente, significa che le soglie ci sono ancora; se, paradossalmente, fossero state soppresse le soglie minime per i progetti di cui all’allegato IV, di fatto moltissime attività risulterebbero ad oggi del tutto “bloccate” (ad esempio: riforestazione, irrigazione e drenaggio delle terre, impianti di allevamento di animali, esercizi alberghieri, etc. etc.)

ANEV, quindi, richiede un «tempestivo intervento del Ministero dell’Ambiente, come indicato nella legge, è richiesto in quanto le Regioni stanno già interpretando la norma in maniera disomogenea e discriminatoria».