Inquinamento del suolo, l’obbligo di adottare misure di prevenzione a carico del proprietario

[18 Maggio 2016]

Il proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione può essere obbligato ad adottare le misure di prevenzione, ma a certe condizioni. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) in riferimento alla questione di alcuni terreni nell’area industriale di Pioltello – Rodano; nello specifico, quelli su cui insisteva una centrale elettrica non attiva.

La società proprietaria, pur non essendo la responsabile dell’inquinamento, è stata obbligata dal Ministro dell’ambiente di adottare le misure di prevenzione per le acque di falda e continuazione del monitoraggio delle acque con cadenza semestrale da concordare con Arpa; di aggiornare le attività di “decommissioning” in corso in relazione alle attività di demolizione della sottostazione elettrica e successiva trasmissione del piano di caratterizzazione integrativa; di presentare il progetto di bonifica.

Secondo la società, però non vi sarebbe alcun pericolo imminente da fronteggiare con misure preventive e se anche un rischio attuale sussistesse, sarebbe la pubblica amministrazione (in quanto proprietaria delle acque di falda) a dover intervenire.

Nel nostro ordinamento (art 245 Dlgs 152/2006) esiste la disposizione “Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione” secondo cui “…il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (Csc) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’articolo 242…”.

Una disposizione che viene intesa dalla giurisprudenza, come fonte a carico del proprietario dell’area non responsabile dell’inquinamento, del solo obbligo della attuazione delle misure di prevenzione. Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento. Solo nel caso in cui il responsabile non sia individuabile, gli interventi che risultassero necessari possono essere adottati dall’amministrazione,. In tal caso le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi

Ne consegue che il proprietario non responsabile può essere obbligato alla sola attuazione delle misure di prevenzione ossia a quelle iniziative mirate a “contrastare un evento, un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia…”

L’obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione, però, sussiste anche in relazione alle contaminazioni storiche, giacché non rileva a tal fine la risalenza dello stesso, quanto le conseguenze che nell’immediato possono prodursi.

Inoltre le misure di prevenzione (nella specie, misure di prevenzione per le acque di falda) devono essere attuate dal proprietario non responsabile dell’inquinamento del sito, quando egli “…rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione…”, non essendo necessari a tal fine l’approvazione o l’accertato superamento di specifiche “concentrazioni soglie di rischio”.