Impianti di micro cogenerazione, ecco i modelli unici per realizzazione, connessione ed esercizio

[29 Marzo 2017]

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, sono arrivati i modelli unici per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento e di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il decreto ministeriale che li contiene.

Il decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare impianti di microcogenerazione ad alto rendimento (come definiti dal decreto legislativo n. 20 del 2007) e gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili, razionalizzando anche lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e Gse. Contiene negli allegati i due modelli unici: uno per gli impianti microcogenerazione ad alto rendimento (allegato 1) e l’altro e per gli impianti di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (allegato 2). Entrambi i documenti sono costituiti da una parte recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori e da un’altra parte con i dati da fornire alla fine dei lavori. Modelli che una volti compilati dovranno essere trasmessi al gestore di rete competente solo per via informatica.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i modelli unici possono essere utilizzati per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione; aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o Gpl; per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto; ove ricadenti nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici; aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

Il Gse, Terna, le Regioni e i Comuni possono stipulare accordi con i gestori di rete per stabilire protocolli semplificati e agevolare lo scambio dei dati presenti nel modello unico. Mentre l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico vigila sull’attuazione delle disposizioni da parte dei gestori di rete ed eventualmente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna i provvedimenti di competenza in materia di accesso al sistema elettrico.

Il gestore di rete fornisce al soggetto richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che, sulla base delle informazioni fornite da Gse, Terna e Agenzia delle dogane, elenchi gli adempimenti cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell’impianto e che indichi i soggetti, e i relativi riferimenti, cui dovrà rivolgersi per le varie evenienze che avranno luogo nel corso della vita dell’impianto.