Francia: il meccanismo finanziario dell’acquisto energia eolica è un aiuto di stato

[11 Luglio 2013]

Il meccanismo francese di finanziamento dell’obbligo di acquisto dell’energia elettrica prodotta da impianti eolici è un intervento dello Stato o comunque, un intervento mediante risorse statali.

Questa è la conclusione dell’avvocato generale Jääskinen che propone alla Corte di giustizia europea di dichiarare che il meccanismo di finanziamento istituito dalla normativa francese rientra nella nozione di intervento statale. Perché il contributo prelevato presso i consumatori finali è stato istituito dalla legge francese e la fissazione del contributo è il risultato di un comportamento imputabile allo stesso Stato. Perché il meccanismo di finanziamento si pone in contrasto con le norme del mercato interno liberalizzato dell’energia elettrica, le quali mirano a offrire ai consumatori una vera scelta a prezzi equi e concorrenziali.

Infatti, l’onere diretto a finanziare l’obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica a un prezzo superiore a quello di mercato grava su tutti i consumatori di energia elettrica in Francia, indipendentemente dal fatto che acquistino o meno energia verde.

La normativa francese prevede un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica a favore di coloro che la producono sul territorio nazionale. I soggetti obbligati all’acquisto sono la Électricité de France (Edf) e i distributori non nazionalizzati che gestiscono la rete alla quale è collegato l’impianto.

Soggetti che sono tenuti ad acquistare l’energia “verde” a un prezzo superiore a quello di mercato sui distributori. Ma questa modalità di finanziamento genera costi supplementari per i distributori di energia elettrica. Costi supplementari – secondo la regolamentazione ministeriale del 2008 – che sono oggetto di una compensazione integrale, finanziata mediante contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica stabiliti nel territorio nazionale.

L’associazione «Vent de Colère – Fédération nationale» e altri undici ricorrenti si sono rivolti al Conseil d’État per l’annullamento della normativa in quanto il meccanismo rappresenta un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

Per aiuto di Stato si deve intendere – secondo il diritto europeo – il provvedimento caratterizzato da quattro precise condizioni che devono essere tutte contemporaneamente presenti. Dunque, si deve trattare di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; l’intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Secondo la giurisprudenza della Corte, affinché dei vantaggi possano essere qualificati come aiuti, devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e devono essere imputabili allo Stato.

L’avvocato generale ricorda poi che, per quanto riguarda la condizione relativa all’origine statale delle risorse, la nozione di aiuto di Stato comprende tutti gli strumenti pecuniari che lo Stato può effettivamente utilizzare per sostenere le imprese. Il fatto che tali strumenti restino costantemente sotto il controllo pubblico, e quindi a disposizione delle competenti autorità nazionali, è sufficiente affinché essi siano qualificati come risorse statali.

Inoltre, secondo giurisprudenza costante, i fondi alimentati mediante contributi obbligatori, imposti da una normativa nazionale, gestiti e ripartiti conformemente a tale normativa, devono essere considerati risorse statali anche quando sono amministrati da enti distinti dalla pubblica autorità.