Ecco come uno Stato dell’Ue può prevedere un’imposta sul combustibile nucleare

[4 Febbraio 2015]

Lo Stato può introdurre un’imposta sul combustibile nucleare utilizzato ai fini della produzione di elettricità, e il fatto che una tale imposta si applichi unicamente alle imprese che svolgono un’attività commerciale di produzione di elettricità mediante utilizzo di combustibile nucleare non costituisce un aiuto di Stato. Di fatto, né il trattato Ceea né le direttive europee ostacolano una tale disposizione.

Lo sostiene l’avvocato generale Ue Maciej Szpunar in riferimento alla questione sollevata dal Finanzgericht Hamburg (tribunale per le cause in materia tributaria di Amburgo, Germania).

Il tribunale è stato chiamato in causa dalla Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH – società di diritto tedesco, gestore di una centrale nucleare a Lingen (Germania) –  che ha contestato la legittimità dell’imposta sul combustibile nucleare utilizzato nei suoi reattori nel mese di giugno dello stesso anno.

Il combustibile nucleare rientra nell’ambito disciplinato dal Trattato della Comunità europea dell’energia atomica (Ceea). Per questo occorre chiedersi se le disposizioni del diritto derivato adottate sul fondamento del Trattato europeo possano disciplinare la tassazione di un siffatto prodotto.

A tale riguardo possono essere adottati due approcci. Il primo consisterebbe nel considerare le due Comunità totalmente distinte e autonome nei loro rispettivi ambiti. Gli atti adottati sul fondamento del Trattato europeo non sarebbero pertanto applicabili nella sfera di pertinenza del Trattato Ceea e viceversa. Però, il Trattato Ceea è molto meno sviluppato del Trattato europeo. Non solo esso è stato, in quanto trattato settoriale, limitato fin dall’inizio agli strumenti giuridici che, all’epoca della sua adozione, sembravano necessari allo sviluppo dell’industria nucleare europea (non è prevista, ad esempio, alcuna competenza generale per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali), ma anche non ha conosciuto, a differenza del Trattato europeo, un allargamento sostanziale del suo ambito di applicazione risultante da trattati modificativi successivi.

Se si abbraccia il secondo approccio – cosa che fa l’avvocato generale – si arriva ad affermare che il Trattato europeo, conformemente alla sua vocazione universale, ha un ambito di applicazione che copre tutti i beni, i servizi e le attività, mentre il Trattato Ceea si limita a fissare norme specifiche proprio perché le caratteristiche dell’industria nucleare lo esigono. Quindi, gli atti di diritto derivato adottati sulla base del Trattato europeo potrebbero essere applicati ai beni e alle attività che rientrano nell’ambito di pertinenza del Trattato Ceea, sempreché quest’ultimo non disponga altrimenti. Fra l’altro tale approccio è anche avvalorato dalla giurisprudenza. Nel parere del 1994, la Corte ha dichiarato che, “siccome il Trattato Ceea non comporta alcuna disposizione sul commercio estero, nulla osta a che l’applicazione degli accordi stipulati in forza del Trattato europeo si estenda agli scambi internazionali di prodotti”.

Nell’ambito dell’ordinamento europeo è la direttiva 2003 che prevede il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Obbliga gli Stati membri a imporre un’accisa su tali prodotti. Definisce i prodotti energetici annoverando anche l’elettricità ma non il combustibile nucleare. Prevede che siano parimenti assoggettati ad accisa tutti gli altri prodotti utilizzati come carburante, nonché tutti gli altri idrocarburi, esclusa la torba, utilizzati come combustibile. Ed esenta dall’accisa i “prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità”.

Ma il combustibile nucleare in questione nella causa non è un idrocarburo: si tratta infatti di isotopi specifici di plutonio e di uranio. E comunque non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2003la quale non ostacola all’applicazione di una imposta sul combustibile nucleare.

La direttiva del 2008 sul regime generale delle accise consente agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa (fra cui l’elettricità) altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme tributarie del diritto dell’Unione applicabili alle accise o all’imposta sul valore aggiunto. Fra tali norme figurano quelle concernenti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta.

Ma l’imposta in questione – secondo l’avvocato generale- non è un’imposta sull’elettricità. Essa costituisce evidentemente un onere rientrante nei costi di produzione delle centrali nucleari. Tali costi formano un elemento integrante del prezzo dell’elettricità praticato da tali centrali.

Si tratta in realtà di un’imposta su un prodotto diverso dai prodotti sottoposti ad accisa, che può essere sottoposta a imposta.