Corte dei conti Ue, da migliorare il sistema per la certificazione dei biocarburanti

[25 Luglio 2016]

Gli Stati membri e la Commissione hanno istituito un sistema di certificazione attendibile per i biocarburanti sostenibili ma, «a causa delle debolezze che inficiano la procedura di riconoscimento della Commissione e la successiva supervisione dei sistemi volontari, il sistema dell’Ue per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti non è pienamente affidabile».

Questa è la conclusione della Corte dei Conti europea che nella sua relazione speciale “Il sistema dell’Ue per la certificazione dei biocarburanti sostenibili” formula una serie di raccomandazioni per porre rimedio alle lacune (valutazioni più complete dei sistemi, supervisione dei sistemi volontari riconosciuti, maggior controlli sull’applicazione della disciplina armonizzata). Ossia per porre rimedio a quelle debolezze del sistema di certificazione dei biocarburanti sostenibili che potrebbero nuocere al raggiungimento dei valori-obiettivo dell’Ue per il 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

I biocarburanti, essendo prodotti a partire da materie prime di origine vegetale o animale (la cosiddetta biomassa) rispetto ai combustibili fossili, emettono meno gas a effetto serra, anche se la loro sostenibilità come fonte di energia rinnovabile è compromessa da emissioni aggiuntive dovute al cambiamento della destinazione dei terreni. I biocarburanti, inoltre, possono contribuire al raggiungimento da parte degli Stati membri dell’obiettivo del 10 % di energie rinnovabili nel settore dei trasporti.

Affinché i biocarburanti immessi sul mercato dell’Ue siano sostenibili, la direttiva sulle energie rinnovabili stabilisce una serie di criteri di sostenibilità che gli operatori economici sono tenuti a rispettare. La sostenibilità della maggior parte dei biocarburanti è certificata tramite sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. Le decisioni di riconoscimento, valide per cinque anni, sono adottate previa valutazione positiva delle procedure di certificazione dei sistemi.

Dall’audit della Corte, è emerso che le valutazioni della Commissione, sulle quali è basato il riconoscimento dei sistemi volontari, non esaminano adeguatamente alcuni aspetti importanti, necessari per garantire la sostenibilità dei biocarburanti. In particolare, la Commissione non ha previsto l’obbligo per i sistemi volontari di verificare che la produzione di biocarburante da certificare non comporti rischi significativi di effetti socioeconomici negativi, quali conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, il lavoro forzato/minorile, condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori

o pericoli per la salute e la sicurezza. Così come non è prevista la valutazione dell’impatto dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni (Iluc) sulla sostenibilità dei biocarburanti. Sebbene gli auditor della Corte riconoscano le difficoltà tecniche che presenta la valutazione dell’impatto di tali cambiamenti indiretti, in assenza di questa informazione la rilevanza del sistema Ue per la certificazione della sostenibilità risulta indebolita.

Altra problematica riguarda i biocarburanti prodotti dai rifiuti e in particolare il loro riconoscimento. La Commissione ha concesso il riconoscimento a sistemi volontari che non si avvalevano di procedure di verifica appropriate per assicurare che i biocarburanti fossero effettivamente prodotti da rifiuti (ovvero non effettuavano un controllo presso l’operatore economico dove erano stati prodotti i rifiuti in questione), rendendosi conto del problema solo nell’ottobre 2014. Per porre rimedio in seguito, ha emanato una nota orientativa in cui suggerisce che i sistemi volontari dovrebbero definire procedure di audit specifiche che contemplino l’origine dei rifiuti.

Secondo la Corte, alcuni sistemi riconosciuti non sono sufficientemente trasparenti o hanno una struttura organizzativa che include unicamente i rappresentanti di alcuni operatori economici, aumentando quindi il rischio di conflitti di interesse e impedendo una comunicazione efficace con gli altri portatori di interessi.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che la Commissione non esercita alcuna supervisione sul funzionamento dei sistemi volontari riconosciuti. Ciò genera l’incertezza sull’applicazione effettiva delle norme di certificazione da parte dei sistemi volontari.

La Commissione, per giunta, non dispone di alcun mezzo per rilevare presunte violazioni delle norme dei sistemi volontari, in quanto non esiste un sistema di denuncia specifico e la Commissione non verifica se le denunce notificate direttamente ai sistemi volontari siano da questi correttamente trattate.

Quanto alla realizzazione dell’obiettivo del 10 % di energie rinnovabili nei trasporti, spetta agli Stati membri assicurare che le statistiche sui biocarburanti sostenibili inoltrate alla Commissione siano affidabili. A parere della Corte, potrebbero essere sovrastimate, dal momento che gli Stati membri hanno potuto indicare come sostenibili biocarburanti la cui sostenibilità non era stata verificata. Vi sono stati problemi anche riguardo alla comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri.