Contributo di ZeroZeroCinque alla consultazione pubblica sulle modifiche del decreto

Tassa sulle transazioni finanziarie e Tobin tax, occhio alle trappole agostane

[2 Settembre 2013]

La campagna ZeroZeroCinque (www.zerozerocinque.it) riunisce oltre cinquanta organizzazioni e reti della società civile italiana e lavora in stretta collaborazione con analoghe campagne europee e internazionali per chiedere l’introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie (l’evoluzione della cosiddetta Tobin tax). Desideriamo innanzitutto fare un rilievo di metodo e sottolineare la poca serietà di proporre una consultazione il 22 agosto con scadenza il 30 agosto da parte del MEF. L’imposta sulle transazioni finanziarie è una proposta che ha determinato una fortissima e convinta mobilitazione in Europa. Secondo tutti i sondaggi condotti finora, la gran parte dei cittadini italiani ed europei vede con favore la sua introduzione.

La tempistica piuttosto stravagante del MEF lascia dunque assai perplessi. Alla luce delle competenze sia di natura finanziaria sia di natura legislativa necessarie per entrare nel merito delle questioni, crediamo che una reale consultazione pubblica meriterebbe ben altri tempi e modalità per garantire la partecipazione dei cittadini sul tema. Una condizione da cui lo stesso MEF può trarre benefici non trascurabili.

Nel merito, il testo di legge in oggetto contiene a nostro avviso diversi e pesanti limiti, che andrebbero corretti per rendere la tassa sulle transazioni finanziarie (TTF – in tutto il documento) uno strumento in grado di frenare le operazioni a carattere speculativo che aumentano la volatilità e l’instabilità dei mercati. Tra i diversi limiti che si possono ravvisare, la campagna ne ha identificati almeno tre di fondamentale importanza. Considerata sia la natura della consultazione proposta dal MEF sia i tempi e le modalità con la quale è stata realizzata, in questa introduzione vengono unicamente riassunti in forma discorsiva, per poi proporre, nel merito, alcune modifiche puntuali al testo decreto nel presente documento.

1. La tassazione dei derivati. Una recente ricerca dello studio R&S Mediobanca chiarisce per l’ennesima volta “l’uso che le banche fanno dei derivati:  si nota che nella stragrande maggioranza dei casi l’uso è speculativo e non di copertura”. La citazione è tratta da un articolo de Il Sole 24 Ore del 20 agosto 2013, sicuramente non un quotidiano che sostenga pervicacemente l’introduzione della TTF. E’ fondamentale, sia per il contrasto alle attività meramente speculative, sia per allargare la base imponibile e ottenere quindi un gettito in linea con la previsione iniziale del governo (gettito annuo dell’ordine di 1,2 miliardi di euro), includere l’insieme dei derivati nella tassazione. I derivati su azioni, gli unici ricompresi oggi nella base imponibile della TTF italiana, non rappresentano che il 2 o 3% del totale.

2. La TTF italiana prevede la tassazione dei saldi di fine giornata. Una proposta inefficace per contrastare l’high frequency trading che esaspera l’instabilità e la volatilità sui mercati. Si stima che circa i due terzi negli USA e forse fino alla metà delle operazioni nelle borse europee avvengano in regime ad alta frequenza, e la maggior parte di tali operazioni non danno luogo a transazioni reali, ma hanno l’unico scopo di influenzare e spesso falsare prezzi di acquisto e vendita dei titoli. Come dichiarato dal ministro delle Finanze francese Pierre Moscovici all’Assemblée Nationale nel dicembre 2012, “nel 2011 l’high frequency trading rappresentava oltre il 60% degli ordini alla Borsa di Parigi. Di questi, unicamente il 33% dava luogo a una transazione reale”. Siamo convinti che sia assolutamente necessario, nuovamente sia per rendere la TTF efficiente nella lotta alla speculazione sia in termini di gettito, la tassazione di ogni singola transazione, e non dei saldi di fine giornata.

3. L’attuale formulazione prevede l’esenzione per “le società quotate con capitalizzazione inferiore ai 500 milioni”. Una formula probabilmente pensata per escludere le società quotate di piccola dimensione, ma che di fatto comporta la tassazione delle società per azioni non quotate. Non si capisce in base a quale criterio le società non quotate (come ad esempio una banca di credito cooperativo di piccole dimensioni) debba pagare la TTF mentre una società quotata e con bassa capitalizzazione sia esentata. Tale formulazione potrebbe addirittura essere incostituzionale, visto che due società identiche potrebbero essere sottoposte a regimi fiscali differenti unicamente sulla base del fatto che una è quotata in borsa e l’altra no.

Al di là di questi aspetti, di centrale importanza nel disegno e implementazione di una TTF che si possa definire tale, riportiamo di seguito alcuni commenti puntuali in risposta alla consultazione.

a) Trasparenza degli effetti della TTF Con riferimento agli “obblighi dichiarativi” di cui al comma 500 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, al fine promuovere la trasparenza ed il monitoraggio circa i concreti effetti della tassazione sulle transazioni finanziarie e disincentivare i comportamenti potenzialmente elusivi, si chiede al Ministero dell’economia e delle finanze di introdurre specifici obblighi di comunicazione e divulgazione dei dati inerenti le transazioni sottoposte a tassazione ed il relativo gettito. A tal proposito, si propone l’introduzione della lettera h) al comma 1 dell’art. 1 della bozza di decreto MEF in consultazione pubblica, dal seguente tenore: h) dopo l’articolo 22, è introdotto il seguente articolo 23: 1. La CONSOB, di concerto con la Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate, provvede con cadenza trimestrale alla predisposizione ed alla pubblicazione sul proprio sito internet di una breve relazione corredata dai dati inerenti le transazioni finanziarie di cui ai commi da 491 a 499 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 e relativi decreti attuativi, aggregati con sufficiente significatività statistica per periodo di riferimento, tipologia di transazione, tipologia di strumento finanziario, tipologia di operatore, e macro-area geografica. 2. A tal proposito la Banca d’Italia e l’Agenzia delle Entrate sono tenute a trasmettere alla CONSOB entro i termini fissata da quest’ultima i dati in loro possesso ed utili alla predisposizione della relazione di cui al comma 1.

b) Modifica delle parti nelle transazioni su strumenti derivati Con riferimento all’articolo 8 del decreto MEF del 21.02.2013, la bozza di decreto in consultazione prevede, al punto 3), lettera f), comma 1 dell’articolo 1, che nel caso delle transazioni su strumenti derivati venga introdotto il principio secondo cui “In caso di modifica delle parti, l’imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante”. Sostanzialmente tale principio esonererebbe la parte che permane nel contratto derivato, tipicamente un intermediario finanziario, dal pagamento dell’imposta sulla transazione finanziaria, essendo quest’ultima pagata dal soggetto che esce dal contratto derivato e dal soggetto che vi subentra. Questo principio, seppur condivisibile per il fatto che sono sottoposti a imposizione solo i soggetti che manifestano la volontà di acquisire/cedere lo strumento finanziario derivato, espone al pericolo di atteggiamenti elusivi da parte dei soggetti che permangono nel contratto. Peraltro, essendo già gli intermediari finanziari esonerati dal pagamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie qualora si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe (lettera a), comma 2, articolo 15 dello stesso decreto MEF del 21.02.2013), si ritiene già attuata la principale finalità del citato punto 3), lettera f), comma 1 dell’articolo 1 della bozza di decreto in consultazione, e se ne chiede pertanto l’abrogazione.

c) Esonero per i sistemi di compensazione e garanzia residenti in Paesi non trasparenti ex lege Con riferimento all’articolo 15 del decreto MEF del 21.02.2013, la bozza di decreto in consultazione prevede, al punto 2), lettera h), comma 1 dell’articolo 1, che l’imposta non si applichi alle operazioni di cui ai commi 491 e 492 della Legge n. 28/2012 poste in essere da sistemi di compensazione e garanzia (c.d. clearing houses) “Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati o territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta all’Agenzia delle entrate”. Sostanzialmente tale provvedimento esonererebbe l’imposizione della TTF sulle transazioni finanziarie operate da soggetti accreditati come sistemi di compensazione e garanzia in Paesi diversi da quelli di cui all’articolo 168-bis del TUIR, ovvero in Paesi diversi dai “Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”), tra cui molti Paesi noti come “paradisi fiscali”. Peraltro, per tale esonero non si prevede neppure il vaglio di un’autorità di vigilanza nazionale, quale ad esempio la CONSOB, in capo ai sistemi di compensazione e garanzia accreditati in detti Paesi poco trasparenti. Infatti, l’unico requisito richiesto dal punto 2), lettera h), comma 1 dell’articolo 1 della bozza di decreto in consultazione è il generico “impegno” del sistema di compensazione e garanzia a conservare “dati” non meglio specificati inerenti gli “acquisti”, ma non le vendite, degli strumenti finanziari sopra indicati, per un indefinito lasso temporale. Tali dati saranno eventualmente messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, previa richiesta di quest’ultima, secondo modalità e protocolli anch’essi indefiniti. Si ritiene altamente rischiosa l’approvazione di tale provvedimento sotto il profilo della potenziale elusione, visto che facilmente gli operatori finanziari più attivi potranno aggirare l’imposizione delle transazioni finanziarie ricorrendo a sistemi di compensazione e garanzia residenti in Paesi non trasparenti ex lege (ovvero ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR) che risulterebbero esonerati dall’imposizione. Per tali ragioni si chiede l’abrogazione del punto 2), lettera h), comma 1 dell’articolo 1 della bozza di decreto sottoposto a consultazione pubblica.

d) Esenzione degli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni Si ritiene dannosa l’esenzione prevista. La tassa sulle transazioni finanziarie ha come obiettivo principale quello di porre un freno al ricorso alla speculazione. Gli strumenti derivati e i valori mobiliari che hanno come sottostante “dividendi su azioni” rappresentano la tipologia più marcata di “scommessa”. Esiste un rischio rilevante che eccessi di esposizione su derivati di questo tipo vadano ad influenzare e a distorcere una corretta tenuta di bilancio e le politiche redistributive d’impresa. Il sistema finanziario ha fin troppe correlazioni interne che rischiano di degenerare in speculazione per pochi a danno degli investitori di lungo periodo. Gli utilizzatori “sani” di questi strumenti dovrebbero essere solo i grandi azionisti o le Fondazioni, o gli attori istituzionali. Per questi soggetti la remunerazione della partecipazione rappresenta un elemento importante, coprirsi da un rischio di mancanza o contrazione di dividendo corrisponde ad un’operazione una tantum, anno su anno, e in questo caso la tassazione sarebbe pienamente sostenibile. Questi stessi soggetti dovrebbero essere attenti ad evitare che sulle politiche di dividendo si innesti un trading di tipo speculativo da parte di operatori di mercato, un trading sui derivati finanziari e valori mobiliari con sottostante dividendi su azioni. Pertanto, è corretta a nostro avviso la non esenzione e quindi il pagamento della tassa sulle singole operazioni, a tutela dei piccoli azionisti e dei grandi azionisti stabili. Si richiede pertanto l’eliminazione dell’aggiunta proposta dopo il comma 2 dell’Articolo 7 del decreto del 21 febbraio 2013 del sottopunto 3. a) previsto dalla lettera e) dell’Articolo 1 del testo della consultazione: “a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta”.

ZeroZeroCinque