I pannelli fotovoltaici non determinano, di per sé, un degrado dell’ambiente circostante

Pannelli fotovoltaici e paesaggio: corsi e ricorsi di un duello giudiziario da risolvere

[10 Giugno 2013]

Sebbene l’uso di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici sia “attualmente considerato desiderabile per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali”, la loro presenza “può integrare un’incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio”.

Lo sottolinea il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sentenza 24 maggio 2013, n. 492 – in relazione al parere negativo della Soprintendenza per la variante al progetto di istallazione di pannelli fotovoltaici.

Una società autorizzata alla realizzazione di due edifici, nel Comune di Moniga del Garda, il cui territorio è interamente assoggettato a vincolo di tutela ambientale, ha richiesto al Comune una variante per realizzare alcune modifiche alla facciata, l’ampliamento dell’interrato, lo spostamento della piscina e la posa di pannelli fotovoltaici sulla copertura, anziché a terra, come originariamente previsto. La variante è stata autorizzata, con esclusione della parte relativa al posizionamento dei pannelli fotovoltaici. La società, sulla scorta delle indicazioni della Soprintendenza, ha presentato, dunque,  una nuova richiesta di variante, con la previsione di pannelli completamente integrati, così da costituire essi stessi elementi architettonici e da evitare l’alternanza tra coppi e pannelli valutata negativamente dalla Soprintendenza. Ma, nonostante il parere positivo della commissione comunale, la Soprintendenza ha reso di nuovo parere negativo basato sul fatto che le problematiche illustrate nel provvedimento precedente non sarebbero state superate.

La stessa Soprintendenza, comunque ha affermato che la valutazione negativa del progetto “non è connessa a pregiudiziali nei confronti dell’utilizzo di questa tecnologia di approvvigionamento energetico, ma a un loro utilizzo non progettato architettonicamente e matericamente in relazione al contesto paesaggistico in cui si riferiscono”. Per questo la società è stata invitata “a valutare soluzioni progettuali ad hoc come coperture totalmente fotovoltaiche secondo un progetto architettonico specifico o alternative collocazioni degli stessi (es. a terra o su strutture pertinenziali appositamente predisposte)”.

In altre parole l’intervento proposto dalla società è stato ritenuto idoneo a incidere negativamente sulla “salvaguardia degli elementi costitutivi e delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme” ovvero sulla “qualità paesaggistica che si pone nella configurazione dei nuovi interventi”.

La rigida posizione assunta dalla Sopraintendenza può essere dunque compresa se il ragionamento compiuto dalla stessa è analizzato prendendo dal fatto che siamo in presenza di un edificio nuovo, progettato prevedendo coperture tradizionali, per cui la collocazione di impianti fotovoltaici in falda creerebbe un’interferenza visiva che stonerebbe con l’insieme costituito dalla bellezza naturale dei luoghi e della sua antropizzazione secondo tipologie tradizionali.

I pannelli fotovoltaici non determinano, di per sé, un degrado dell’ambiente circostante, quale che sia la modalità di installazione degli stessi e le loro modalità, ma la valutazione di tale profilo non può essere svincolata dalla considerazione delle specificità di quello che si intende realizzare, della tipologia costruttiva, delle peculiarità della zona in cui l’edificio si colloca, della diretta influenza dell’intervento sull’attuazione del vincolo paesistico.

Lo stesso legislatore (Dpr del 380/ 2001) ha previsto come normale la presenza di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione. Ed è anche per questo che la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un’evoluzione dello stile costruttivo accettato dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Ma capita che il ricorso a tale tipo di tecnologia sia condizionato, nelle sue modalità, dal giudizio estetico, che impone di ricercare una soluzione ragionata sin dall’originaria progettazione, per coniugare l’aspetto paesistico con quello energetico.