La Via di mezzo tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica

La Valutazione d’impatto ambientale vista attraverso la lente di un tribunale

[4 Febbraio 2014]

Il procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) si sostanzia in un confronto comparato tra il sacrificio ambientale e l’utilità socio-economica del progetto, tenuto conto delle alternative praticabili, fino alla così detta “opzione zero”.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo delle Marche in riferimento al progetto per la realizzazione di un parco eolico in località Monte della Rocca nel Comune di Fabriano. In particolare sul verbale della conferenza di servizi sulla Via e gli atti con i quali sono state espresse le valutazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte – documenti tutti impugnati dal ricorrente.

La Via ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su vari fattori: fattori biotici – l’uomo, la flora e la fauna –, abiotici –il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale – e le reciproche integrazioni. Gli effetti di un progetto sull’ambiente vengono valutati per cercare di proteggere la salute umana, per contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, per provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema. E’ per questo che gli effetti del progetto devono essere valutati prima dell’autorizzazione dell’opera e ancora prima della sua realizzazione.

Il modello procedimentale di Via del nostro ordinamento impone all’autorità procedente di esprimere le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell’opera da un lato e, dall’altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente tenuto conto dei contributi istruttori acquisiti nel procedimento.

Il procedimento di Via – secondo quanto stabilito dal Dlgs 152/06 – è di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o della Regione in relazione alla tipologia di impianto.  Altre autorità possono però partecipa alle conferenze dei servizi che vengono indette dalle amministrazioni che hanno in capo il procedimento per esprimere il proprio parere.

La conferenza di servizi costituisce uno strumento di semplificazione procedimentale e non comporta la sottrazione della competenza relative alle valutazioni sulla compatibilità o incompatibilità dell’impianto rispetto al bene protetto. Una valutazione che comunque deve avvenire con argomentazioni compiute e adeguatamente sviluppate nel corpo di un atto amministrativo, in particolare laddove la valutazione sia richiesta dalla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, dalle caratteristiche obiettive dell’impianto e dal suo impatto sul contesto ambientale e paesaggistico.

Il criterio dell’assunzione di una decisione in sede di conferenza di servizi è oggi – per effetto della novella introdotta dalla legge

15/2005 e del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 –  insito nella ponderazione delle posizioni prevalenti emerse dal confronto degli interessi pubblici coinvolti. La scelta legislativa del criterio decisionale delle “posizioni prevalenti” si è fondata sull’esigenza di risolvere alcune criticità determinate dalla rigida applicazione del previgente principio della decisione a maggioranza. Perché l’automatismo del principio di maggioranza non consentiva di distinguere le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti, in relazione alla rilevanza dell’interesse pubblico di cui ciascuna di esse è portatrice, sia sotto il profilo del rango costituzionale dell’interesse, sia sotto il profilo del grado di coinvolgimento dello stesso nella vicenda amministrativa concreta. E la medesima ratio legis ha ispirato la disciplina del superamento del dissenso espresso in seno alla conferenza di servizi, anche laddove il dissenso sia stato manifestato da un’amministrazione preposta alla tutela di “interessi sensibili”, quali la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il principio dell’insussistenza di alcun potere di veto, dev’essere motivato, pertinente e costruttivo e non può, comunque, risolversi in un elemento di per sé ostativo all’assunzione di una decisione favorevole.

Si può, però superare il dissenso espresso da un’amministrazione preposta al perseguimento di “interessi sensibili”, mediante la rimessione della questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. E tale rimessione ha come presupposto che in seno alla conferenza di servizi siano state espresse posizioni prevalenti in senso favorevole alla realizzazione di un determinato intervento, rispetto alle quali la posizione di una delle autorità preposte alla tutela di interessi sensibili sia in contrasto.