Evocati (ma irrintracciabili) per la prima volta incentivi per l’acquisto di prodotti riciclati

Green economy, cosa prevede il ddl del governo: un passo avanti e tante bufale

Nell’ultima versione del provvedimento ambientale cancellata la moratoria sui nuovi inceneritori

[13 Novembre 2013]

La traiettoria della green economy in Italia ha molto a che vedere col passo di un ubriaco. Tra un passo falso e l’altro, arranca procedendo a zig zag. Il ddl (disegno di legge) ambientale collegato alla Legge di Stabilità non fa eccezione: dopo l’allarme sui contenuti contraddittori del testo, lanciato tra i primissimi da greenreport, il testo è cambiato in corso d’opera introducendo importanti novità. Idee in principio giuste, soprattutto sul fronte del riciclo, cominciano a circolare. Ma roteano così confusamente che il rischio di apportare più danni che benefici è al momento molto concreto.

Dopo un iniziale stop a causa di frizioni tra il dicastero dell’Ambiente e quello dello Sviluppo, il testo – esaminato (e non approvato, com’era scritto in una prima versione dell’articolo, ndr) ieri dal Consiglio dei ministri (vedi l’allegato in fondo pagina, ndr) – del ddl sulle Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali tiene fede al nome che porta grazie all’articolo 12, intitolato Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo. L’articolo introduce per la prima volta a livello nazionale ma  demanda alle regioni, incentivi economici per il risparmio e il riciclo di materia «attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivati da materiali riciclati post consumo». Come si legge nella relazione illustrativa dell’articolo, «introdurre incentivi sul recupero di materia (oggi inesistenti) al fianco di incentivi energetici (oggi esistenti) rappresenta una forma di adeguamento del nostro ordinamento alla gerarchia europea delle forme di gestione dei rifiuti che prevede che “prima del recupero energetico” debba essere promosso e quindi incentivato il recupero di materia ed il riuso». Si tratta, in principio, di un positivo punto di svolta nel quadro politico e industriale italiano. Scivolando dal mondo delle idee a quello del burocratese, la normativa nasce però già inquinata.

A partire dallo slittamento temporale per gli obiettivi di raccolta differenziata. Nel ddl, infatti, viene prorogato l’obbligo di raggiungere l’obiettivo del 35% di differenziata dal 2006 al 2014, sanando di fatto una situazione già oggi deficitaria nel Paese. Vengono prorogati anche i termini temporali entro cui raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata del 45% e del 65% e, come osserva anche il presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza in una lettera indirizzata al ministro Orlando, «con la normativa ad oggi vigente, dal 1 gennaio 2013 tutti i comuni che non hanno raggiunto il 65% di differenziata pagano – giustamente a nostro avviso – un’addizionale del 20% al tributo regionale per lo smaltimento in discarica». Con questo nuovo ddl la multa per i comuni meno virtuosi «non verrebbe pagata almeno fino al 2014, e nel 2015 verrà pagata solo dai comuni che non hanno raggiunto il 35% di raccolta differenziata nell’anno precedente». Un’ingiustizia e un pasticcio sia ambientale che economico.

Questo scivolone rinvia infatti al futuro anche i possibili incentivi per il riciclo. Inizialmente previsti per le plastiche (ma prevedendo un decreto entro 6 mesi per stabilire criteri e livelli per  materiali diversi, ossia carta, vetro fine, compost), non è per niente chiaro da dove questi incentivi previsti in astratto dovrebbero concretamente provenire. Nel testo non ci sono né cifre né percentuali; all’art. 12 si stabilisce che sarà un nuovo decreto a determinarli – entro 6 mesi – mentre al contempo se ne demanda la gestione alla regioni. Anche stavolta senza, prevedere al momento vincoli, obblighi o sanzioni: il rischio che tutto finisca in una bolla di sapone è dunque molto concreto, e il fallimento della normativa sugli acquisti verdi è lì a ricordarcelo. Ma la storia, si sa, è una cattiva maestra, e infatti anche in questo ddl (all’art. 11) si ribadisce l’obbligo di rispettare i principi contenuti dal 2008 nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ma senza prevedere né sanzioni né incentivi. Ma tant’è.

Si poteva – e si doveva – cogliere l’occasione di questo ddl per cambiare strada. Il che avrebbe significato introdurre piuttosto principi vincolanti; e dunque, nel territorio del riciclo (senza ulteriori oneri per le casse pubbliche), un obbligo per il quale l’allocazione delle risorse disponibili da parte delle istituzioni dovrebbe essere al 50% per sostenere la raccolta differenziata e al 50% per sostenere il riciclo, mentre quelle disponibili da parte dei consorzi dovrebbero essere vincolate al principio della gerarchia di legge: ovvero, non possono essere erogate minori euro/ton al riciclo di quante ne vengono erogate per l’incenerimento: qui il sistema è fuori legge da sempre e così rimane anche adesso.

Ma soprattutto, se si fosse voluta pianificare un’azione più concreta e immediata, la via più facile sarebbe stata quella di intervenire sull’Iva – come greenreport suggerisce da tempo –, mettendo l’imposta al 10% per i manufatti e prodotti derivati da materiale riciclato. Il tiepidissimo accenno in proposito nella relazione tecnica dell’art. 12 non può bastare.

Per concludere questo breve tour all’interno delle pieghe del ddl ambientale, accenniamo soltanto che si parla dell’ istituzione di un “Consorzio per imballaggi compostabili” ma in modo generico e senza entrare ulteriormente nel merito; che sono stati depennati, rispetto alla prima versione, i provvedimenti  riguardanti la diffusione del compostaggio per i rifiuti organici; che è stato mantenuta la postilla che blocca il recupero energetico dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg denunciata dal nostro quotidiano – favorendo così di fatto il conferimento in discarica; che, infine, la tanto dibattuta norma che prevedeva lo stop a nuovi inceneritori è stata eliminata.

L’art. 20, infatti – Disposizioni per l’individuazione della rete nazionale integrata ed adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti – prevede un decreto ministeriale da emanarsi entro 4 mesi per individuare la necessità impiantistica sul territorio nazionale. Nessuna traccia del comma che nel vecchio articolo introduceva una moratoria sull’autorizzazione, nel mentre, a nuovi impianti. Anche qui una norma in principio buona, fondata su un criterio di razionalità – conoscere prima di agire – che si dimostra però una norma-slogan, oscillando tra la caccia all’untore prima prevista e subito dopo sparita senza batter ciglio.

Ora che il ddl ambientale è stato esaminato dal Cdm, le occasioni per far sì che un possibile successo non si trasformi in disfatta si fanno ancor più urgenti. L’iter parlamentare che aspetta il provvedimento ha questa possibilità. Anche alle idee più brillanti i miglioramenti possibili da apportare sono ancora molti, e fermarsi adesso sarebbe ferale. Dopo essere arrivati con enorme ritardo rispetto ai partner europei sulle politiche di rinnovabilità dell’energia, l’industria italiana non può perdere anche il treno della rinnovabilità della materia. Il futuro dell’industria passa per  un utilizzo parsimonioso e intelligente delle risorse naturali: se rifiutiamo di accettare quest’assunto fondamentale rimarremo tagliati fuori dal futuro. E non possiamo permettercelo.