È in vigore il Regolamento sul dibattito pubblico in Italia: come funziona, spiegato dal Cnr

Il dibattito pubblico si svolge prima delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale, quando diverse ipotesi progettuali sono aperte

[24 Agosto 2018]

Il DPCM 76 del 10.5.2018, Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologia e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico attua l’art. 22 comma 2 del decreto legislativo “Codice dei contratti pubblici” (18 aprile 2016, n. 50, modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56). Nelle premesse si fa riferimento alla legislazione ambientale (articolo 23 del DL 152 del 2006) che riguarda la documentazione da presentare in sede di VIA.

Il dibattito pubblico infatti si svolge prima delle procedure VIA, quando diverse ipotesi progettuali sono aperte.

I parametri delle soglie dimensionali delle opere che fanno “scattare” l’obbligatorietà del dibattito pubblico sono inserite in Allegato al DPCM, riportate in fondo a questo articolo. Nel Decreto sono aggiunte specifiche che riducono le dimensioni degli appalti se si svolgono in zone protette dall’UNESCO, in aree parco A prescindere dai casi di attivazione obbligatoria, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono comunque indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rilevano l’opportunità. Ci sono poi una serie di specifiche per la richiesta di dibattito pubblico, tra cui la richiesta di un Consiglio Regionale, la firma di 50 mila cittadini, consigli comunali associati, ecc. hanno la possibilità di richiederlo. Questo punto determina la possibilità che si realizzino dibattiti pubblici anche fuori dalle condizioni previste per legge, ma lega questa possibilità a valutazioni diverse, di tipo politico, di contesto culturale e sociale.

Il dibattito pubblico prima della costruzione di una grande infrastruttura prevede che i cittadini siano informati sulla progettazione in corso (progetti di fattibilità, o documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere) e che le loro osservazioni possano influenzare il proponente.

Viene istituita una Commissione (che dovrebbe essere insediata a metà settembre 2018, cioè 15 giorni dall’entrata in vigore del DPCM, il 24 agosto 2018) presso il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La composizione include Ministeri competenti e istituzioni e governa tutti i percorsi che verranno promossi, sceglie il coordinatore, la figura centrale da cui dipende la correttezza, imparzialità e solidità di tutto il percorso. Il coordinatore segue la procedura che dovrebbe durare 4 mesi, ma può essere prorogata di altri 2, quindi è molto veloce, e dovrebbe garantire a chi presenta un progetto di conoscere e affrontare le criticità e opposizioni sul territorio, di capire quali sono i soggetti più fragili da tutelare e tutti gli interessi delle parti. Alla fine del percorso il proponente fornisce tutte le informazioni su come terrà conto e della raccolta di opinioni e discussioni che ci sono state

Un primo dibattito pubblico svolto in Italia è stato quello sulla Gronda di Genova, coordinato da Luigi Bobbio, Andrea Mariotto, Paola Pucci – iniziato nel dicembre 2008 e concluso a maggio 2009 sul raddoppio di un tratto autostradale ligure, la c.d.: sembrava prospettare una nuova realtà di partecipazione in Italia, che venne condotta senza un quadro legislativo nazionale (2). Recentemente hanno avuto luogo due dibattiti pubblici regionali: su opere di ampliamento del porto di Livorno e sul ripristino di cave ambientali a Gavorrano, Grosseto. Infatti, la legge toscana sulla partecipazione (n. 69, 2007 e poi n. 46, 2013) è stata la prima a sperimentare sul territorio gli strumenti deliberativi e continua ad essere un esempio, con la sua struttura, finanziamenti e personale dedicato, così come la Regione Emilia-Romagna, che dopo la legge del 2010 ha di recente ha proposto la “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”.

Tipologie e soglie dimensionali delle opere per le quali il dibattito pubblico è obbligatorio

Autostrade, strade extraurbane e tronchi ferroviari con valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro. Aeroporti e porti, sopra i 200 milioni di euro. Interventi per la difesa di mare e coste, sopra i 50 milioni di euro, Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi, sopra i 150 milioni di euro. Interporti e infrastrutture sopra i 300 milioni di euro. Elettrodotti aerei e impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole (a seconda delle dimensioni). Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, impianti industriali e infrastrutture energetiche sopra i 300 milioni di euro.

L’Istituto partecipativo francese

I grandi interventi infrastrutturali devono essere decisi solo dopo un ampio e regolato confronto pubblico, per favorire la partecipazione dei cittadini a decisioni che hanno impatto rilevante sull’ambiente, come richiesto dalla Convenzione di Aarhus del 1998 e come avviene da tempo in Francia con le procedura di dibattito pubblico prevista dalla legge Barnier L.95-101 del 2 febbraio 1995 e il decreto applicativo n°96-388 du 10 mai 1996 e  la legge 276 dell 2002 dedicata alla démocratie de proximité. La Commissione nationale du débat public francese, composta da 25 membri è un’autorità indipendente, dotata di veri e propri poteri e con finanziamenti gestiti in modo indipendente. Attualmente il dibattito pubblico è inserito nel codice ambientale e si attiva su un progetto (pubblico o privato) che superi 300 milioni di euro. Il ruolo della commissione in ciascun dibattito è quello di aiutare il pubblico a esprimere le proprie preferenze e di facilitare l’espressione di tutti i punti di vista.

Il dibattito deve permettere:

di mettere in discussione l’opportunità di un progetto (va realizzato o no?)

di esaminare le varianti se esistono (che forma deve prendere, che direzione?)

di discutere le conseguenze del progetto sulla gestione del territorio

di discutere gli impatti sull’ambiente

Tre i principi chiave: la trasparenza, l’argomentazione e l’equivalenza di trattamento di tutte le opinioni espresse.

In Francia, con il dibattito pubblico, un’intera collettività si interroga anche su quale progetto di società una determinata infrastruttura veicola.

Biblio utile

http://www.gazzettaambiente.it/news.cfm?id=88&partecipazione_pubblica_nei_processi_decisionali

https://www.ces.uc.pt/eventos/pdfs/Bobbio_Dibattito_pubblico_Genova_Ripp_2010.pdf

https://www.debatpublic.fr

www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/

partecipazione.regione.emilia-romagna.it

http://www.dibattitoinporto.it

http://open.toscana.it/web/dibattito-pubblico-sull-utilizzo-dei-gessi-a-gavorrano

Bobbio L, a cura di, A più voci, Napoli-Roma, Edizione Scientifiche Italiane, 2004

Che cosa è più giusto per una comunità? Colloquio con Antonio Floridia sulla democrazia deliberativa

Floridia A., Un’idea deliberativa della democrazia, Bologna, Il Mulino, 2017

Moro G., Cittadinanza attiva e qualità della democrazia, Carocci, Roma 2013.

Romano I., Cosa fare, come fare, Chiarelettere, Milano,

Sclavi, M., Susskind , L.E., Confronto creativo. Dal diritto di parola al diritto di essere ascoltati, Milano, et.al. edizioni, 2011

di Unità di ricerca in epidemiologia ambientale e registri di patologia – Ifc-Cnr