Tar, la materia dei rifiuti ricade nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato

[24 Marzo 2016]

La Regione non può dettare le linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche perché non ne ha le competenze. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) con sentenza di questo mese, la numero 522 – in riferimento alle “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche” approvate della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia.

Linee contestate da una società operante nel settore dei rifiuti che ha presentato istanza di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi nell’ambito territoriale del Comune di Montichiari. E per cui la Regione ha richiesto ulteriori documentazione, utile ai fini dell’istruttoria dell’istanza di compatibilità ambientale per adeguare il progetto a quanto previsto dalle linee guida.

La materia ambientale, cui va ricondotta la regolamentazione dell’attività di progettazione e gestione delle discariche, ricade nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato così come previsto dalla Costituzione (art. 117, comma 2, Cost.).

La Corte costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “Come più volte precisato da questa Corte, la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” riservata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato. In questo ambito, “non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell’ambiente”, anche se le Regioni possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente. Al contempo, i poteri regionali non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio.

E’ dunque riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali.