Spese dei Comuni insulari e Contributo di sbarco

Il turista che paga il contributo di sbarco non è informato sul suo utilizzo, e il contribuente elbano non è informato se paga per servizi che potrebbero essere sostenuti dal contributo di sbarco

[14 Agosto 2018]

Come viene speso dai Comuni il contributo di sbarco pagato dai turisti che visitano le isole minori italiane?

La risposta parziale si può trovare nel Rapporto Isole Sostenibili 2018 a pagina 36, elaborato da Legambiente sulle risposte ottenute dei Comuni e sulla consultazione  dell’Albo Pretorio Online.

https://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/dossier_isole_sostenibili_2018_0.pdf

Sono presenti in tabella Capraia, Capri e Anacapri, Favignana, Isola del Giglio, Lipari.  I Comuni non presenti in tabella non hanno risposto al questionario o non è stato trovato alcun atto.

Il contributo di sbarco è stato generalmente utilizzato al recupero e salvaguardia ambientale e al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti. Nessun comune sembra abbia destinato il contributo di sbarco alla  promozione turistica come invece hanno fatto i Comuni dell’Isola d’Elba.

Carente la comunicazione istituzionale dei Comuni dell’Isola d’Elba sul tema dell’utilizzo del Contributo di sbarco. Nel sito del Comune di Capoliveri, sono presenti le Relazioni annuali della Gestione associata per il turismo, non accessibili dalla prima pagina. Non tutti possono sapere che il contributo di sbarco è gestito dalla Gestione associata per il turismo. Il rendiconto contabile peraltro non è accompagnato da un’analisi degli obiettivi quantitativi prefissati e di quelli conseguiti.

http://www.comune.capoliveri.li.it/index.php?option=com_cmsdoc&view=cmsdoc&id=3495&Itemid=12&lang=it

Nei siti istituzionali dei Comuni dell’Isola d’Elba non si trovano le delibere di giunta che approvano quanto deliberato della Conferenze dei sindaci sulla materia dell’utilizzo del Contributo di sbarco.

E’ assente qualsiasi rapporto che dimostri l’attinenza della spesa del contributo di sbarco attribuito al singolo comune agli scopi previsti dalla legge istitutiva del contributo. Va ricordato anche che il Comune di Portoferraio non sembra aver ancora pubblicato il bilancio consuntivo 2017.

Insomma il turista che paga il contributo di sbarco non è informato sul suo utilizzo, e il contribuente elbano non è informato se paga per servizi che potrebbero essere sostenuti dal contributo di sbarco.

Queste criticità inducono a superare l’attuale modello del contributo di sbarco finora orientato fondamentalmente alla promozione turistica autocelebrativa o al sostegno delle feste comunali. L’imposta di sbarco è stata istituita dalla L. n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. E’ necessario orientare l’utilizzo del contributo di sbarco nello spirito della legge istitutiva all’effettivo miglioramento dei servizi, per attrarre non solo la popolazione transitoria dei turisti ma anche nuovi residenti. Il tutto all’interno di un Piano strategico condiviso del territorio elbano che individui gli obiettivi della gestione del territorio, dei servizi sociali e all’economia.

Occorre inoltre ricordare la responsabilità delle singole amministrazioni comunali dell’Isola d’Elba che hanno istituito il Contributo di sbarco. Al riguardo la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con Del. n. 176/2017/PAR, in merito alla richiesta di un parere richiesto dal Comune di Capoliveri sulla gestione del contributo di sbarco, afferma che “la circostanza per cui l’ente richiedente si qualifichi quale comune capofila di una gestione associata, non determina a parere della Sezione ragioni per dichiararne l’inammissibilità, atteso che quello scelto dai comuni nel caso di specie è semplicemente un modello organizzativo per il coordinamento dell’esercizio di funzioni e servizi. A differenza di quanto avviene in caso di consorzi o unioni di comuni – rispetto ai quali infatti si è in effetti posto il problema dell’ammissibilità soggettiva della richiesta di parere avanzata da uno degli enti partecipanti – non viene creato un ente distinto, ma si instaura semplicemente un rapporto plurilaterale tra gli enti sottoscrittori, ciascuno dei quali resta titolare delle proprie attribuzioni.”

https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2017/10/CC-Sez.-controllo-Toscana-del.-n.-176-17.pdf

Non è vero pertanto come affermato da qualcuno che “Il capofila della Gat può solo essere un comune e quindi il relativo sindaco.”

di Paolo Gasparri