Sostanze pericolose, la disciplina per evitare Incidenti rilevanti (o mitigarne le conseguenze)

[26 Marzo 2015]

I gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate, impiegate o generate – in determinate quantità – sostanze pericolose, oltre a valutare i rischi devono adottare tutte le precauzioni finalizzate a evitare il verificarsi di incidenti rilevanti e a mitigarne le eventuali conseguenze. A tal fine le sostanze pericolose da prendere in considerazione, sono sia quelle presenti nello stabilimento, sia quelle ordinariamente utilizzabili nel processo produttivo.

Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tra) – con sentenza di questo mese la numero 726 – in riferimento ai provvedimenti presi dall’Arpa Lombardia. In considerazione delle sostanze e dei quantitativi trattati, l’Arpat ha ritenuto la società che si occupa di cromatura obbligata a rispettare determinati adempimenti previsti dalla disciplina relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Nel caso di specie, in aggiunta al quantitativo di triossido di cromo presente nello stabilimento allo stato solido, l’Arpat considera, quanto meno nella misura del 20%, anche quello disciolto nelle vasche galvaniche sotto forma di acido cromico. Ciò comporta l’ampio superamento della soglia di 5.000 kg prevista dalla normativa, e il conseguente obbligo di notifica, di redigere il documento di politica e sistema di gestione della sicurezza e di attuarlo.

E’ la legge quadro (Dlgs 334/99 e successive modifiche) sulla prevenzione degli incidenti rilevanti – che recepisce le direttive europea i tema – che detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Il decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate dalla stessa normativa. Dove per presenza di sostanze pericolose” si deve intendere la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate.

Qualora le quantità di sostanze o preparati superino le soglie previste dalla normativa il gestore, per poter conoscere le misure più adeguate, è tenuto ad effettuare un’analisi di sicurezza per individuare gli incidenti connessi con l’attività svolta nello stabilimento, insieme allo studio della loro evoluzione e delle conseguenze per l’uomo e per l’ambiente. Inoltre il gestore deve notificare all’Autorità competente le caratteristiche della propria attività produttiva e i risultati dell’analisi di sicurezza, dimostrando di aver adottato idonee misure di prevenzione, protezione e mitigazione.