Scarichi inquinanti, ecco quando s’incorre nella diffida

[16 Dicembre 2014]

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico la diffida costituisce la misura minima adottabile, sicché la sua trasmissione integra anche la comunicazione di avvio del procedimento: lo ricorda il Tribunale amministrativo della Lombardia (Tar) – con sentenza n. 2960 – in riferimento alla richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale della provincia di Lodi. Un atto con il quale l’Ente ha diffidato la Società Acqua Lodigiana a rispettare la prescrizione per lo scarico del depuratore di Cavacurta quanto ai parametri “azoto totale” e “BOD5”.

Dalla sua la società lamenta che l’avvio del procedimento di contestazione dei parametri previsti per determinati agenti inquinanti non è stato preceduto dalla comunicazione (prevista dall’art. 7 della legge 1990, n. 241) e tale omissione non è giustificata da ragioni di urgenza.

Secondo il Codice ambientale (Dlgs 126/2006) in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, quando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

La semplice lettura della norma conferma che la diffida è il primo atto della procedura di contestazione della violazione dei parametri massimi di sostanze inquinanti, che cumula in sé anche la funzione di portare il destinatario a conoscenza dell’apertura del procedimento. E’ un atto vincolato, in quanto costituisce la misura minima adottabile nelle situazioni di accertata violazione dei livelli di sostanze inquinanti.

Non è, dunque, ipotizzabile la comunicazione al momento dell’effettuazione del campionamento, sia perché si tratta di un’operazione solo materiale, che non determina necessariamente l’apertura di un procedimento, sia perché si tratta di un atto che l’autorità preposta al controllo può compiere in piena autonomia, nelle circostanze di tempo che ritiene più opportune, “salvo poi verificarne la coerenza con il tipo di indagine da compiere e fermo restando che quest’ultimo aspetto non è oggetto di contestazione”.