Rischio incidente rilevante, no a impianti pericolosi vicini senza analisi del rischio

[31 Gennaio 2017]

Non è possibile che un impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi sorga vicino a un impianto a rischio di incidente rilevante, senza che vi sia un’analisi del rischio.

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza 18 gennaio 2017, n. 20 – in riferimento alla questione sollevata da un’associazione di cittadini con finalità di tutela dell’ambiente. L’associazione, infatti ha impugnato la decisione della Provincia di Frosinone di rilasciare alla l’autorizzazione unica per il progetto di realizzazione e l’ esercizio di un impianto di trattamento il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel territorio del comune di Ferentino. Un impianto che dovrebbe sorgere in zona interessata da impianto a rischio di incidente rilevante, che come tale avrebbe richiesto la previa redazione ed approvazione del parere tecnico del Ctr sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento.

Nel nostro ordinamento è il Dlgs 105/2015 che prevede l’attuazione della direttiva sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

La disciplina nazionale e europea cerca di prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l’ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutto il territorio nazionale ed europeo.

Nello specifico, la disciplina nazionale prevede che nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di insediamenti di stabilimenti nuovi. Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell’elaborazione e nell’adozione degli strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, devono tener conto di una serie di elementi. Ossia prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto. Proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelate si trovano nelle .vicinanze degli stabilimenti. E adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l’ambiente.