Responsabilità civile per danni nucleari: il Consiglio Ue autorizza la ratifica

[19 Agosto 2013]

Il Consiglio europeo – dopo la proposta della Commissione di un anno fa – autorizza la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a ratificare o ad aderire al protocollo che modifica la convenzione di Vienna sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari.

L’autorizzazione arriva mediante decisione – atto del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato – al fine di creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. E dunque per migliorare sul tutto il territorio il risarcimento delle vittime di danni causati da incidenti nucleari.

La decisione si applica, per quanto riguarda l’Unione, soltanto dagli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna al momento dell’adozione della stessa decisione.

Dunque non si applica ai dodici Stati membri dell’Unione – Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito – che sono parti contraenti della convenzione di Parigi. La convenzione istituisce un regime per il risarcimento delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. E il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi migliora il risarcimento dei danni provocati da incidenti nucleari. Tali stati sono stati allora autorizzati a ratificare o ad aderire, nell’interesse della Comunità, al protocollo del 2004.

Così come non si applica a quei cinque Stati membri  – Irlanda, Cipro, Lussemburgo, Malta e Austria – che non sono parti contraenti né della convenzione di Vienna, né della convenzione di Parigi. Dato che il protocollo del 1997 modifica la convenzione di Vienna e che il regolamento del 2001 autorizza gli Stati membri vincolati da detta convenzione a continuare ad applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale e di riconoscimento ed esecuzione da essa previste, l’Irlanda, Cipro, il Lussemburgo, Malta e l’Austria dovrebbero continuare a basarsi sulle norme del 2001 e ad applicarle nel settore disciplinato dalla convenzione di Vienna e dal protocollo del 1997 che modifica detta convenzione.

Il regime internazionale della responsabilità in materia nucleare è disciplinato da due strumenti internazionali: la  “convenzione di Vienna” (modificata dal protocollo del 1997) e la “convenzione di Parigi” del 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare (modificata da vari protocolli e integrata dalla convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963).

In materia di responsabilità, comunque, l’Unione mantiene competenza esclusiva in riferimento ad alcune disposizioni enunciate dal protocollo del 1997. Il protocollo del 1997 (articoli da 12 a 14) include disposizioni sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative all’applicazione della convenzione di Vienna. Se l’Unione ha competenza esclusiva per le disposizioni enunciate dal protocollo del 1997, gli Stati membri non possono diventare parti contraenti del protocollo del 1997 con riferimento a tali disposizioni.

Le disposizioni del protocollo hanno ripercussioni sulle norme del diritto dell’Unione europea. Ma gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo del 1997 che non incidono sul diritto dell’Unione. Considerati l’oggetto e l’obiettivo del protocollo del 1997, l’accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza dell’Unione non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

C’è da dire poi, che la convenzione di Vienna e il protocollo non sono aperti alla partecipazione di organizzazioni regionali per l’integrazione economica. Di conseguenza, l’Unione non può diventare parte contraente del protocollo. E’ per questo che gli Stati membri parti contraenti della convenzione di Vienna e non ancora ratificanti il protocollo prima dell’adesione all’Unione vengono autorizzati a ratificarlo o ad aderirvi nell’interesse dell’Unione.