Randagismo: non è possibile vietare la somministrazione di cibo ai cani

[25 Settembre 2013]

Il sindaco non può vietare la somministrazione di cibo ai cani randagi, perché la privazione alimentare è contraria al senso umano. Questa è l’opinione del Tribunale amministrativo regionale del Molise (Tar) espresso nella sentenza di questo mese (17 settembre 2013, n. 527).

Una serie di associazioni ed enti che si occupano della protezione degli animali, in particolare del cane, sono insorti contro il Comune di Campobasso o meglio contro l’ordinanza sindacale che ha vietato a tutti di somministrare cibo ai cani randagi nella città.

Nel nostro ordinamento esiste la legge quadro del 1991 (la numero 281) che riguarda gli animali di affezione e il randagismo. Secondo tale legge è lo Sato che promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.

Prevede dunque una serie di disposizioni anche per il cane randagio. Per esempio il cane “vagante” ritrovato, catturato o comunque ricoverati presso il canile non può né essere destinato alla sperimentazione e né soppresso a meno che non si parli di eutanasia, a opera di medici veterinari esercitabile soltanto se gli animali sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

Dato che la normativa reca una robusta tutela degli animali addomesticabili viventi in ambiente antropizzato, anche se il randagismo è una problematica sociale da prevenire e risolvere, a nessuno è consentito di farlo mediante trattamenti contrari al senso umano e al rispetto dovuto agli animali domestici.

Dunque privare i cani randagi del cibo somministrato da occasionali fornitori della strada può corrispondere a ridurli alla fame e a costringerli a rovistare tra i rifiuti o, addirittura, a diventare aggressivi per procurarsi cibo. L’effetto ultimo dell’ordinanza sindacale che vieta la nutrizione potrebbe benissimo causare l’aggressività, a meno che non si voglia attribuire all’ordinanza l’ambiziosa finalità d’indurre la popolazione canina a trasmigrare verso aree più fornite di cibo.

Dunque un’ordinanza di tal tipo –  oltre a rappresentare un trattamento crudele degli animali, non conforme a legge – risulta illegittima, perché sproporzionata e manifestamente illogica.