I nuovi gestori devono avere accesso alla gestione del demanio marittimo

[8 Luglio 2013]

Non può essere impedito a nuovi soggetti la gestione del demanio pubblico alla scadenza della concessione del vecchio gestore. Perché ciò contrasta con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza determinando una disparità di trattamento tra operatori economici e inoltre contrasta con la costituzione.

Per questo la Corte Costituzionale – con sentenza numero 171 – dichiara incostituzionale la legge della Liguria relativa alla salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate.

È il Presidente del Consiglio dei ministri che solleva la questione e che dubita della legittimità costituzionale della legge regionale “Modifica della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13” (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero) demanio marittimo e porti per la salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate”.

In particolare dubita della disposizione (articolo 1) che inserisce la proroga delle concessioni demaniali. E che dispone: «In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che provochino danni agli stabilimenti balneari, ai beni demaniali ed alle relative pertinenze incamerate, i soggetti titolari delle concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e spese, previa intesa con gli enti interessati, tutti i lavori necessari al ripristino delle strutture ed a protezione degli arenili; in tal caso, le concessioni in essere saranno prorogate, tenuto conto dell’investimento effettuato, secondo un regolamento attuativo che sarà predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Secondo il Presidente del Consiglio la subordinazione del prolungamento del rapporto con gli attuali concessionari al ricorrere di eventi atmosferici eccezionali non costituisce un elemento idoneo a evitare la violazione della Costituzione (articolo 117, primo comma).

Fondamentalmente perché la proroga finirebbe per compensare il concessionario anche per quelle attività che rientrano nella normale manutenzione del bene, come ad esempio il ripascimento degli arenili. In altre parole la disposizione prevede una restrizione alla libertà di stabilimento ingiustificata e sproporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Il legislatore nazionale ha modificato nel 2009 (con decreto poi convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25) le modalità di accesso da parte degli operatori economici alle concessioni relative a beni demaniali marittimi. Un intervento che è avvenuto a seguito di procedura d’infrazione comunitaria aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato adeguamento alla normativa comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva 2006/123/CE).

La direttiva vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario. In Italia invece era previsto un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo (cosiddetto diritto di insistenza).

Tutto ciò configurava una restrizione alla libertà di stabilimento e comportava in particolare discriminazioni in base al luogo di stabilimento dell’operatore economico, rendendo estremamente difficile – se non impossibile – l’accesso di qualsiasi altro concorrente alle concessioni in scadenza.

Quindi, il legislatore italiano è intervenuto con il decreto-legge n. 194 del 2009, che ha soppresso la preferenza al concessionario in scadenza. Ma, con la conversione in legge è stato aggiunto un rinvio indiretto (e non previsto nel testo originario del decreto legge) che ha prodotto l’effetto di consentire il rinnovo automatico delle concessioni, di sei anni in sei anni.

Dunque nel maggio 2010 all’Italia è arrivata una nuova lettera di messa in mora complementare nell’ambito della medesima procedura di infrazione. La Commissione ha ritenuto che il rinvio privasse, nella sostanza, di ogni effetto l’adeguamento ai principi comunitari e fosse contrario al divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento.

Così vi sono stati una serie di revisione e di riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime che hanno determinato la chiusura della procedura di infrazione.

Dunque una norma regionale che prevede, a determinate condizioni, una proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo a favore del soggetto già titolare della concessione, senza nemmeno determinarne la durata temporale non può essere che considerata contraria ai principi comunitari e costituzionale. E questo perché coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non avrebbero la possibilità, alla scadenza della concessione, di subentrare al precedente gestore a meno che quest’ultimo rinunci a chiedere la proroga.