I materiali fecali animali sono rifiuti? Non sempre

[30 Agosto 2016]

I materiali fecali di animali non sono rifiuti se provenienti da attività agricola e se riutilizzati nella stessa attività. Il tutto, però deve essere dimostrato. Lo ribadisce la Corte di Cassazione Penale – con sentenza di questo mese, la numero 34874 – in riferimento alla condanna di un allevatore di cavalli per avere raccolto e recuperato letame senza le prescritte autorizzazioni, in assenza di apposite vasche di raccolta e depositandolo direttamente sulla nuda terra.

Secondo l’allevatore il letame sarebbe stato impiegato come fertilizzante di terreni dell’azienda in cui era stato prodotto e dunque non sarebbero rifiuti. A suo avviso, il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che si trattasse di rifiuto non pericoloso. Non avrebbe tenuto conto del disposto legislativo (dell’art. 185, lett. f), D. Lgs. n. 152 del 2006) che esclude dalla disciplina dei rifiuti i materiali fecali se utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e metodi che non danneggino l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana.

Il Dlgs 15272006 pone l’accento sulla provenienza dei materiali fecali da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Pertanto, l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola. Ma tutto ciò deve essere dimostrato dall’interessato.

Nel caso di specie, però, il ricorrente non ha in alcun modo provato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della deroga. Anzi risulta dimostrato il contrario e, cioè, che dette materie fecali non erano affatto destinate alla concimazione dell’area in cui vennero rinvenute.

Con specifico riferimento alla pratica della fertirrigazione, la sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

Si configura, dunque il reato di gestione abusiva di rifiuti non pericolosi allo stato liquido che “ruscellano” direttamente sul suolo. Costituisce “ruscellamento” vietato, ogni scorrimento dei liquami sul fondo in modo simile al deflusso di un ruscello o comunque in maniera da non consentire un normale assorbimento da parte del terreno, dando luogo a depositi, acquitrini o pozze di materiale putrescente, che non assolva alla funzione di rendere i campi prosperi o fecondi, ma adempia all’esclusivo scopo di getto o eliminazione dei reflui.