La competenza legislativa in materia di valutazione di incidenza ambientale è statale

[17 Luglio 2017]

La regione non può legiferare in materia di valutazione di incidenza ambientale (Vinca) sulle aree protette di Natura 2000, perché la disciplina in questione è di competenza esclusiva dello Stato.

Lo afferma la Corte Costituzionale – con sentenza del14 luglio 2017, n.195 – che dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di leale cooperazione presentata dalla Regione Veneto.

La vicenda ha inizio nel febbraio del 2016 quando la Regione, ha impugnato diverse disposizioni della legge di stabilità 2016 tra cui l’art. 1, comma

363 che prevede “Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, […] effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori:

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici”.

Secondo la Regione la norma statale finalizzata a “rilanciare le spese per investimenti degli enti locali” , interverrebbe in un ambito attinente non solo alla tutela dell’ambiente, ma anche a diverse materie di competenza concorrente e residuale regionali, quali il governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni ambientali ed il turismo. E che, in relazione ad ambiti intrinsecamente trasversali, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che alle Regioni è riconosciuta, nell’esercizio delle proprie competenze che interferiscano con la tutela dell’ambiente, la potestà di determinare un più elevato grado di tutela.

In altre parole la disposizione legislativa comporterebbe una irragionevole interferenza anche del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, con le competenze e la disciplina regionale, non essendo dimostrato che i Comuni possano garantire, rispetto a quanto previsto dalla disciplina regionale, una maggiore tutela degli interessi complessivamente coinvolti nella Vinca.

La Corte però riconduce la disposizione impugnata alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e in tale ambito riconosce la comporta esclusiva dello Stato.

Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina della Vinca sulle aree protette ai sensi di “Natura 2000”, si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione).

In generale, quando la materia si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. E restando ferma la possibilità da parte delle Regioni di stabilire livelli di tutela più elevati, ma sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell’ambiente.

In questo caso però, la Corte esclude tale possibilità. La Corte richiama il principio “per cui le Regioni “non possono reclamare un loro coinvolgimento nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva” (sentenza n.

104 del 2008). Richiamando ciò, nemmeno l’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore ambientale risulta sufficiente a legittimare l’intervento del legislatore regionale in materia di Vinca, “neppure con l’argomento dell’assicurazione per il suo tramite, in via transitoria o definitiva, di una più elevata tutela dell’ambiente” (sentenza n. 67 del 2011).