Inquinamento acustico, quando è legittimata l’ordinanza di un sindaco

[23 Luglio 2015]

In tema di inquinamento acustico, basta il superamento dei limiti di immissioni sonore fissati dalla normativa ed il potenziale pregiudizio per la salute per giustificare l’emanazione dell’ordinanza del sindaco. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Toscana, che con sentenza di questo mese (1093/2015) respinge il ricorso contro un’ordinanza contingibile e urgenze del sindaco di Viareggio.

Con tale atto il Sindaco ha diffidato il gestore di un bar di sospendere immediatamente ogni attività di intrattenimento musicale almeno fino alla realizzazione di opere di insonorizzazione dei locali necessari per garantire il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa. E lo ha fatto sulla base dell’accertamento di un notevole superamento dei limiti massimi fissati per le immissioni sonore, negli appartamenti più prossimi al locale.

E’ il decreto attuativo (Dpcm 14/11/1997) della legge quadro sull’inquinamento acustico che prevede i limiti diversi a seconda della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona (definisce sei classi di destinazione d’uso e per le sei zone definisce diversi valori limite). Mentre è la legge quadro del 1995 la numero 447 che definisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. E’ la stessa legge che definisce l’inquinamento acustico come l’introduzione di rumore – appunto nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno – tale da provocare “fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

Per capire quale rumore possa provocare un danno alla salute dell’individuo il legislatore ha codificato dei valori limite di emissione e immissione (assoluti e differenziali) in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d’uso.

Nel far ciò lo stesso legislatore non ha previsto né alcun bilanciamento di interessi tra diritto alla salute e libertà di impresa, né l’obbligo dei controinteressati di arrivare a “patti di civile convivenza” in ordine alla gestione delle immissioni sonore. Perché appare del tutto sufficiente il superamento del limite di immissioni con riferimento a una singola abitazione o a un singolo soggetto per giustificare l’ordine del Comune di cessare l’attività fastidiosa. Naturalmente un superamento che deve essere accertato da chi di dovere, ma che non richiede l’instaurazione del contraddittorio con gli autori delle immissioni sonore.

Fra l’altro il superamento dei limiti di immissioni acustiche fissati dalla normativa non può essere legittimato dalla liberalizzazione delle attività d intrattenimento musicale nei pubblici esercizi. Una  liberalizzazione che non può neanche esplicare effetti su provvedimenti destinati ad ovviare alla consequenziale situazione di inquinamento acustico.