Inquinamento acustico, musica troppo alta? Può scattare la sanzione penale

[11 Maggio 2017]

La musica diffusa con altoparlanti e qualche volta, dal vivo da parte di un esercizio commerciale può disturbare l’occupazioni e il riposo delle persone. Per questo può essere prevista una sanzione penale. Lo ricorda la Corte di Cassazione penale – con sentenza 02/05/2017 n.20846 – alla sentenza del Tribunale di Alessandra.

Il Tribunale ha condannato il titolare del bar alla pena di € 250,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali,  per aver disturbato il riposo delle persone residenti nelle abitazioni circostanti, abusando dell’impianto audio installato nel locale. E’ stata diffusa musica in ora notturna che ha superato i livelli di rumore normativamente stabiliti come da misurazione tecnica dell’Arpa. Con relazione tecnica l’Arpa, infatti, ha accertato un livello di rumorosità, all’interno delle abitazioni circostanti il locale, superiore al limite consentito in quella zona.

E’ il codice penale (articolo 659) che prevede il reato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Si tratta di un reato di pericolo: il legislatore con tale disposto ha inteso tutelare il bene della quiete pubblica, della tranquillità privata con particolare riguardo al riposo delle persone e al tranquillo svoglimento delle loro occupazioni.

Nel far ciò il legislatore ha previsto due fattispecie:  una di carattere generale (art. 659, primo comma), che riguarda indistintamente “chiunque” disturbi e l’atra specifica che riguarda le condotte rumorose poste in essere da chi per professione o mestiere svolge delle attività, per loro natura, rumorose.

Per cui se si tratta di schiamazzo o rumore o di abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche o ancora di suscitare o non impedire lo strepito di animali, che disturba le occupazioni, il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, si integra la prima  fattispecie che copre, come indicato dalla giurisprudenza, anche l’ipotesi dell’esercizio di un’attività o di un mestiere svolto eccedendo le normali modalità di esercizio e procurando così il disturbo della pubblica quiete.

Se invece l’attività o il mestiere producano rumore contro le prescrizioni di legge o dell’autorità, si rientra nella seconda fattispecie che riguarda specificamente attività e mestieri intrinsecamente rumorosi, come ad esempio quella del fabbro o del falegname, in cui la sanzione scatta a seguito del superamento delle prescrizioni di legge o dell’autorità.

Cosa diversa è invece il reato amministrativo che si verifica soltanto con il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri della legge quadro del 1995 mediante impiego o esercizio delle sorgenti individuate dalla legge medesima.