I pescatori italiani non possono contestare il Piano d’azione dinnanzi al Tribunale Ue

[7 Luglio 2015]

Il Piano d’azione adottato dalla Commissione europea per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca non può essere contestato in Tribunale UE dalle associazioni di pescatori italiani, perché non sussistono le condizioni.

La vicenda ha inizio quando alla fine del 2012 la Commissione ha riscontrato irregolarità da parte dell’Italia nell’osservanza di talune norme della politica comune della pesca, in particolare quelle riguardanti la pesca delle specie di pesci altamente migratorie nel Mediterraneo.

Quindi, la Commissione con decisione del 2013 ha adottato un piano d’azione che comprende una serie di azioni. Come l’adozione di ulteriori misure tecniche in materia di compatibilità tra il sistema “ferrettara”, che raggruppa diversi sistemi tradizionali di reti da posta derivanti a maglie strette, e gli altri attrezzi per la pesca; l’adozione di misure alternative al fine di compensare l’assenza di controllo via satellite e obbligo di dichiarazione per talune delle navi autorizzate a pescare il pesce spada; l’attuazione a livello nazionale delle disposizioni internazionali in materia di taglia minima di cattura del pesce spada e di caratteristiche tecniche dei palangari; il  rafforzamento del carattere dissuasivo delle sanzioni pecuniarie applicabili alle infrazioni gravi ricorrenti.

Contro tale piano, pero, alcune associazioni italiane di pescatori hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento della decisione della Commissione. Il tutto per difendere gli interesse dei propri aderenti ossia professionisti del settore della pesca e, in particolare, pescatori autorizzati dalle autorità italiane a praticare la pesca del pesce spada.

Ma il Tribunale – con sentenza di oggi – ha respinto il ricorso, ritenendo che le condizioni per proporlo non siano soddisfatte.

Secondo il Trattato di Lisbona qualsiasi persona fisica o giuridica ha tre possibilità per proporre un ricorso di annullamento dinanzi al giudice europeo. Lo può fare contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione. Possibilità, quest’ultima introdotta dal Trattato di Lisbona.

Una possibilità, questa che concerne solo gli atti che modificano di per sé (ossia indipendentemente da qualsiasi misura d’esecuzione) la situazione giuridica del singolo. Quindi quando l’atto contestato non modifica di per sé la situazione giuridica del ricorrente è possibile concludere  per l’inapplicabilità della terza possibilità, senza verificare se tale atto comporti misure d’esecuzione nei confronti del singolo.

Nel caso specifico la decisione adottata dalla Commissione non modifica di per sé la situazione giuridica dei professionisti del settore della pesca e non riguarda neanche individualmente le associazioni di pescatori. La Commissione, infatti, non dispone di alcuna competenza per l’adozione di atti unilaterali direttamente applicabili a tali professionisti. La Commissione, infatti, può unicamente elaborare un piano d’azione vincolante costituito da un insieme di misure che spetta allo Stato membro interessato (l’Italia) attuare. Peraltro, risulta chiaramente da tale piano che le autorità italiane devono adottare, per ogni azione, le misure opportune.

La decisione della Commissione, inoltre, non riguarda individualmente le associazioni di pescatori perchè si applica a situazioni determinate oggettivamente. Perché produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone configurate in modo generale e astratto (l’elenco attuale delle navi battenti bandiera italiana autorizzate a praticare la pesca del pesce spada comprende più di 7 300 unità).