Gli aiuti di Stato, l’Europa e il requisito della selettività

[26 Gennaio 2015]

Il contratto concluso tra lo Stato ungherese e la compagnia MOL, operante nel settore petrolifero e del gas, relativo alle tasse minerarie sull’estrazione degli idrocarburi non è un aiuto di Stato: questo perché non è dimostrato che i termini del contratto sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore.

Lo ribadisce la Corte di Giustizia Europea coinvolta dalla Commissione europea, che intende ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale Ue, con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione del 2011 della Commissione relativa all’aiuto di Stato.

Il Tribunale ha disposto l’annullamento della decisione a motivo del fatto che la Commissione non ha dimostrato il carattere selettivo della misura contestata, misura che presenta la particolarità di consistere nella combinazione di un accordo tariffario concluso tra lo Stato e l’impresa e una successiva modifica legislativa che prevede un aumento tariffario non applicabile alla Mol.

In altre parole con tale sentenza la Corte  ha l’occasione di fornire alcune precisazioni sui parametri da adottare nell’esame del requisito della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di “aiuto di Stato”; una nozione quanto mai confusa, in Italia come – pare – altrove.

Secondo il Testo unico dell’Ue (articolo 107, paragrafo 1 Tfue) sono incompatibili con il mercato interno – nei limiti in cui incidano sugli scambi tra Stati membri – gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o alcune produzioni.

Dunque affiche si possa parlare di aiuto di Stato è necessario in primo luogo che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, che tale intervento incida sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, che tale misura conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e, in quarto luogo, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Il requisito della selettività o della “specificità” della misura deve essere chiaramente distinto dall’individuazione di un vantaggio economico. In altri termini, una volta rilevata la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, spetta ancora alla Commissione dimostrare che tale vantaggio è destinato specificamente a una o più imprese. Spetta in particolare alla Commissione dimostrare che la misura introduce differenziazioni tra le imprese che, rispetto all’obiettivo perseguito, versano in una situazione analoga. Dunque, non è la concessione di un vantaggio in quanto tale ad essere vietata, bensì il fatto che tale concessione, effettuata in modo discriminatorio e selettivo, può porre talune imprese in una situazione più favorevole rispetto ad altre.

Se è vero che gli Stati membri beneficiano di un certo margine di manovra nel definire la loro politica fiscale, industriale o sociale, con riferimento alla normativa in materia di aiuti di Stato, essi non possono però agire in maniera discriminatoria. In tal senso, si deve sottolineare che il concetto di selettività è legato a quello di discriminazione e, dunque, che si ammette come non necessariamente vietata la previsione di misure riguardo alle quali l’autorità dispone di un certo margine discrezionale.

Inoltre nel caso di un regime di aiuti, occorre anzitutto individuare sotto quale profilo il suddetto regime, da solo, è portatore di un dispositivo idoneo a ridurre gli oneri che, in linea di principio, gravano sul bilancio delle imprese.