Geotermia, la Corte costituzionale dà ragione alla Toscana sulle Aree non idonee

Monni: «Lo sviluppo della geotermia rappresenta un asset fondamentale e strategico per la transizione energetica, con la tutela dell’ambiente e del paesaggio»

[28 Gennaio 2022]

Con la sentenza n° 11 depositata il 20/1/22, la Corte costituzionale non ha accolto il ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia): la legge regionale risulta dunque legittima.

La disposizione impugnata dal Governo stabilisce che “l’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, effettuata mediante la delibera del Consiglio regionale 7 luglio 2020, n. 41 (Modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (Paer) ai fini della definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014) è immediatamente efficace e si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’impugnazione del Governo muove dalla tesi che “con tale disposizione, la Regione Toscana abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa”, e viene articolata in cinque motivi: in particolare, secondo la presidenza del Cdm la legge toscana avrebbe violato le attribuzioni riservate allo Stato in materia di tutela del paesaggio, oltre a contrastare anche con la disciplina in materia di Valutazione ambientale strategica (Vas).

Un approccio ribaltato dalla Corte costituzionale, secondo la quale risultano «non fondate» le questioni di legittimità costituzionale avanzate dal Governo, mentre la Regione avrebbe «agito secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali», ovvero dalla fonte regolamentare di riferimento (paragrafo n. 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

«Si tratta di un risultato importante – commenta l’assessora regionale all’Ambiente, Monia Monni – per il quale rivolgo un particolare ringraziamento alla nostra Avvocatura per il lavoro svolto, che rafforza la scelta operata dal Consiglio regionale nella precedente legislatura. Continuiamo a sostenere che lo sviluppo della geotermia rappresenta un asset fondamentale e strategico per la transizione energetica della Toscana, ma che uno sviluppo sostenibile deve contemperare l’esigenza di incremento delle rinnovabili con la tutela dell’ambiente e del paesaggio».

La Corte nella recente sentenza ha infatti affermato che la disposizione impugnata dal Governo “costituisce una norma di salvaguardia ambientale, volta a regolare il periodo che va dall’adozione della modifica del Paer (Piano ambientale ed energetico regionale) alla sua approvazione”. E ancora ha precisato che “in tale contesto la finalità perseguita dal legislatore regionale è quella di evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l’individuazione delle aree ‘non idonee’, possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa”.

«Nel ricordare il contributo che l’allora capogruppo Marras diede nella redazione della legge – ha concluso l’assessora –, sottolineo come la sentenza confermi la validità di una scelta che ha saputo tenere in equilibrio la necessità, tutelata dalla legge nazionale, di consentire la ricerca, con quella di governare lo sviluppo delle nuove installazioni, tenendo conto delle scelte dei territori e decidendo dove le coltivazioni sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo delle amministrazioni locali e compatibili con le esigenze pubbliche e dove, invece, non lo sono».

Ciò non toglie che la concreta individuazione e applicazione delle Ani resta particolarmente difficoltosa per la geotermia rispetto ad altre fonti rinnovabili. Non a caso la definizione di questo strumento, introdotto a livello nazionale dal già citato decreto ministeriale del 2010, è arrivata con anni di ritardo: «Il motivo principale – commentano nel merito dall’Unione geotermica italiana (Ugi) – è strettamente legato alla peculiarità della risorsa utile alla produzione geotermoelettrica, conveniente solo in aree dove è presente una anomalia geotermica. Questa peculiarità avrebbe dovuto condurre allo stralcio della geotermia dalle procedure per la definizione delle Ani».