Fitosanitari: l’ue autorizza altre due sostanze attive

[2 Settembre 2013]

L’Ue autorizza l’uso come antiparassitari di due fitosanitari: il fosfonato di disodio e il pyriofenone potranno essere utilizzati come principi attivi nei prodotti fitosanitari e se autorizzati potranno essere immessi sul mercato.

La Commissione europea li ha infatti inseriti nell’apposito elenco delle sostanze attive contenute nella direttiva europea relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. E lo ha fatto con due distinti regolamenti di esecuzione pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea di sabato. I regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e dovranno essere applicati a partire dal primo febbraio 2014. Ma gli Stati avranno tempo fino al 31 luglio 2014 per rivedere le autorizzazioni ed eventualmente modificarle o addirittura revocarle sulla base dei nuovi parametri.

I prodotti fitosanitari sono antiparassiti per le piante utilizzati soprattutto in agricoltura. Hanno una loro multifunzionalità: possono essere usati per proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi; possono essere usati per prevenirne gli effetti o anche per favorire o regolare i loro processi vitali. Possono inoltre essere utilizzati per conservare i prodotti vegetali, per eliminare le piante indesiderate o parti di vegetali, per frenare o per evitare un loro indesiderato accrescimento.

Ma, essendo anche sostanze a elevata tossicità, possono avere effetti indesiderati sia sui fattori biotici (uomo, flora e fauna), sia sui fattori abiotici (come il suolo, l’acqua e aria). Possono persistere nell’ambiente tanto che possono essere soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare.

Dunque, proprio perché sostanze potenzialmente pericolose, i loro effetti sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati ed esaminati dagli Stati membri, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione.

In tale valutazione globale effettuata per il fosfonato di disodio gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione ai rischi di eutrofizzazione delle acque di superficie.

Se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, il richiedente all’autorizzazione dovrà presentare informazioni di conferma riguardanti il rischio cronico per i pesci e il rischio a lungo termine per i lombrichi e i macrorganismi terricoli. E dovrà comunicare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 gennaio 2016. Data da rispettare anche per la comunicazione di informazioni in riferimento al pyriofenone.

Anche per tale sostanza se del caso, le condizioni di impiego comprendono misure di attenuazione dei rischi, il richiedente dovrà presentare informazioni sull’identità delle due impurità, per sostenere appieno la specifica provvisoria e sulla rilevanza tossicologica delle impurezze presenti nella specifica tecnica proposta, a eccezione dell’impurità per la quale sono stati forniti uno studio di tossicità orale acuta e una prova di Ames.