Emissioni ambientali e fitosanitari, l’accesso all’informazione non può essere negato

[9 Ottobre 2013]

Se le informazioni richieste riguardano le emissioni ambientali l’accesso non può essere negato: a ricordarlo ci pensa il Tribunale UE con la sentenza di ieri che annulla la decisione della Commissione del 2011. Una decisione che nega l’accesso a una parte del progetto di relazione di valutazione della sostanza attiva glifosato, redatto dalla Repubblica federale di Germania – in quanto Stato membro relatore – in applicazione della direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Il 20 dicembre 2010 la Stichting Greenpeace Nederland e la Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), hanno chiesto l’accesso a una serie di documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione sul mercato del glifosato.

Dopo aver chiesto il previo accordo delle autorità tedesche, il Segretario generale della Commissione, ha concesso l’accesso al progetto di relazione, a eccezione di un volume (il numero 4) di cui le autorità tedesche negavano la divulgazione e il quale avrebbe compreso l’elenco completo di tutti i test forniti dai richiedenti la prima iscrizione del glifosato nell’allegato I alla direttiva 91/414. Lo stesso Segretario ha poi informato le associazioni che la Commissione non possedeva la documentazione completa, integrale e originale di tali test, non essendole mai stata trasmessa. La consultazione delle autorità tedesche era ancora in corso per quanto riguardava la divulgazione del documento controverso e che una decisione sarebbe stata adottata successivamente. Comunque sia nel 2011, il Segretario generale della Commissione ha negato l’accesso al documento basandosi sul rifiuto espresso dalla Germania.

La Germania si è opposta alla divulgazione del documento controverso per tutelare gli interessi commerciali. Ha ritenuto, infatti, che il documento contenesse informazioni riservate sui diritti di proprietà intellettuale dei richiedenti l’iscrizione del glifosato, vale a dire la composizione chimica dettagliata della sostanza attiva prodotta da ciascuno di essi,  informazioni dettagliate sul processo di fabbricazione della sostanza, informazioni sulle impurità, la composizione dei prodotti finiti e i rapporti contrattuali tra i vari richiedenti l’iscrizione. E la Commissione con la sua decisione ha confermato tutto ciò.

Ma secondo il Tribunale, poiché la sostanza attiva deve essere inclusa in un prodotto fitosanitario, che sarà sicuramente emesso nell’aria, principalmente mediante dispersione, l’ “identità” e il quantitativo di ciascuna impurità contenuta in una sostanza simile costituiscono un’informazione concernente in termini sufficientemente diretti le emissioni nell’ambiente.

Dunque un’ informazione ambientale che rientra nella definizione fornita dalla direttiva del 2006. Ossia qualsiasi informazione concernente lo stato degli elementi dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente stesso..

Secondo la direttiva europea sul diritto all’informazione ambientale il diritto all’informazione implica che la divulgazione sia ritenuta un principio generale. Le autorità pubbliche rendono disponibile l’informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. Ma alle autorità è consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l’interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle.