Il punto sulla disciplina e le sanzioni applicabili agli impianti di depurazione

Un focus sugli impianti con capacità inferiore a 2000 abitanti equivalenti, per gli scarichi che non rispondono alla nozione di ''acque reflue industriali"

[28 Giugno 2019]

Come i gestori degli impianti di depurazione pubblici sanno bene può accadere che si verifichi, per motivi vari come ad esempio una inidonea manutenzione degli impianti od una scarico fuori norma di un soggetto allacciato alla rete fognaria, che lo scarico finale del depuratore finisca per superare i limiti previsti dalle norme vigenti, ad esempio per  i parametri BOD5,COD, SOLIDI SOSPESI, AZOTO AMMONIACALE.

Per quanto attiene alla normativa specifica vigente, bisogna distinguere due grandi casistiche: 1) quando l’ impianto di depurazione ha una capacità depurativa inferiore ai 2000 abitanti equivalenti , 2) quando l’impianto di depurazione ha una capacità depurativa superiore ai 2000 abitanti equivalenti. Inoltre prenderemo in considerazione, in questo scritto, solo gli scarichi che non rispondono alla nozione di ”acque reflue industriali”.

La disciplina statale in materia di scarichi di acque reflue urbane

La disciplina vigente in materia di scarichi è costituita dal Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”  (pubblicato sul S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.Tale norma, nel proprio art.74, definisce:

“acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

“agglomerato”: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

L’articolo 101 di tale decreto “ Criteri generali della disciplina degli scarichi” dispone che:

“1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Dunque i valore limite di emissione “minimi” per qualunque tipologia di scarico sono individuati nell’Allegato 5 alla parte terza del  decreto.

In merito alla disciplina degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane dispone in particolare il punto 1.1 dell’Allegato 5:

Allegato 5 – Limiti di emissione degli scarichi idrici

1. SCARICHI IN CORPI D’ACQUA SUPERFICIALI

1.1 ACQUE REFLUE URBANE

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane:

– se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1,

– se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio.

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2.

Per i parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della situazione locale.

Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni.

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane


II numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento e va effettuato dall’autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di controllo, ritenuto idoneo da quest’ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell’anno, in base allo schema seguente.

I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell’impianto di trattamento e sulle acque in entrata.

L’autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3.

I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall’autorità competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nell’apposito decreto attuativo.”

Risulta in maniera assai evidente dalla lettura del punto 1.1 dell’allegato 5 che gli scarichi che sono disciplinati da tale punto dell’allegato sono esclusivamente quelli derivanti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti, laddove l’art.74, lett.a) del dlgs 152/2006 e s.m. definisce “abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno”.

Infatti l’Allegato 5 prevede limite di emissione esclusivamente per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità uguale o superiore ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti.

Anche le tabelle che indicano il numero dei campioni che devono essere effettuati per garantire un adeguato controllo degli scarichi sono riferiti esclusivamente  agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità superiore/uguale  ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti.

La disciplina degli gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane aventi una potenzialità inferiore ai 2000 (duemila) abitanti equivalenti è meramente eventuale e di competenza regionale.

Per quanto attiene invece agli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e.,  il punto 3 dell’Allegato 5 si limita ad affermare che:

“si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.”

La norma sanzionatoria applicabile agli impianti con meno di 2000 abitanti equivalenti

Come sopra rilevato, può capitare chelo scarico finale del depuratore finisca per superare i limiti previsti dalle norme vigenti, ad esempio per  i  parametriBOD5, COD, SOLIDI SOSPESI, AZOTO AMMONIACALE.

In tali casi si rileva che è prassi, di alcune Pubbliche Amministrazioni, contestare la violazione dell’art.101, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ,cit., sanzionata dall’art.133, comma primo del medesimo decreto.”, senza operare alcuna distinzione in relazione alla capacità depurativa dell’ impianto, cioè a prescindere dal fatto che essa sia inferiore oppure superiore ai 2000 abitanti equivalenti .

L’Articolo 133 “ Sanzioni amministrative”, dispone:

“1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2[1], o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1[2], o dell’articolo 108, comma 1[3], è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro.

Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”

Quando i limiti che devono essere rispettati dal depuratore sono stati fissati con normativa regionale, in quanto l’impianto ha una capacità depurativa inferiore ai 2000 abitanti equivalenti, allora il superamento di tali limiti:

  1. non costituisce superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del decreto 152/2006 e s.m.,in quanto gli stessi   non sono applicabili agli scarichi in acque superficiali provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore ai 2000 abitanti equivalenti;
  2. non costituisce superamento dei diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, in quanto i limiti applicabili al depuratore, quale impianto di depurazione con capacità inferiore ai 2000 abitanti equivalenti, sono stati fissati dalla Regione territorialmente competente ma non costituiscono esercizio dell’autonomia regionale di definire valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del  decreto 152/2006  e s.m., sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini, semplicemente perché la normativa statale non fissa alcun limite per le cit.tipologie di impianti e dunque la normativa regionale non può fissarne di “diversi” ma esclusivamente di “nuovi”, in quanto la fissazione dei valori limite di emissione per tali impianti è di competenza regionale e non statale;
  3. non costituisce superamento dei valori limite fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in quanto tale articolo fa riferimento esclusivamente agli scarichi di acque reflue industriali;
  4. non costituisce superamento dei valori limite fissati ai sensi  dell’articolo 108, comma 1, il quale dispone in materia di scarichi di sostanze pericolose.

Conclusioni

Da tutto quanto sopra esposto in merito alla fissazione dei valori limite per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (non industriali), con capacità inferiore ai 2000 abitanti equivalenti,discende in maniera inequivocabile che un eventuale richiamo, da parte della P.A. al disposto, quale norma sanzionatoria per il superamento di limiti tabellari,dell’articolo 133 primo comma, risulterebbe palesemente  errato in quanto privo di fondamento giuridico.

[1] Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi ria quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini.

[2]Articolo 107 – Scarichi in reti fognarie 1

Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.

[3]Articolo 108 – Scarichi di sostanze pericolose

Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.