La Convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia amministrativa secondo l’Ue

[14 Gennaio 2015]

Le disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte possono essere invocate a sostegno di un ricorso di annullamento di un atto di diritto derivato dell’Unione (o di un’eccezione di illegittimità dell’atto )solo quando, da una parte, “la natura e l’economia generale dell’accordo in questione non vi ostino e, dall’altra, tali disposizioni appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise”. E ciò vale anche per le disposizione della Convenzione di Aarhus che è subordinata, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore.

Lo ricorda la Corte di giustizia europea – con sentenza di ieri – in riferimento alla richiesta di annullamento della sentenza del tribunale Ue del 2009. Con tale sentenza il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione con cui era stata concessa al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Nel 2008, infatti, il Regno dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione la proroga del termine fissato per raggiungere il valore limite annuale per il biossido di azoto in nove zone e l’esenzione dall’obbligo di applicare i valori limite giornalieri e annuali fissati per il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso con un’efficienza di penetrazione del 50% per un diametro aerodinamico di 10 µm.

La Convenzione di Aarhus riguarda l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

Essa prevede, fra l’altro, che ciascuna Parte contraente provveda affinché “i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale” (articolo 9 paragrafo 3) Non contiene, dunque, alcun obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli. Infatti, nella misura in cui solo “i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale” sono titolari dei diritti previsti tale disposizione è subordinata, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all’intervento di un atto ulteriore.

In Europa è il regolamento del 2006 che prevede l’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus. E che precisa dunque che la disposizione della convenzione di Aarhus (articolo 9 paragrafo 3)“prevede l’accesso a procedure di ricorso di natura giurisdizionale e non avverso gli atti e le omissioni dei privati e delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale”.