Classificazione dei rifiuti, stop a legge italiana contro Ue e “fattibilità tecnica ed economica”

Con la conversione del decreto "Mezzogiorno" cade la validità della normativa nazionale che introduceva criteri in contrasto con quelli europei. Nella stessa direzione anche Ispra e Cassazione

[19 Ottobre 2017]

Come nella migliore tradizione, anche l’estate di quest’anno è stata foriera di novità sulla gestione rifiuti. Stavolta non abbiamo avuto però gli incredibili provvedimenti agostani degli anni precedenti come, ad esempio, la nuova definizione di produttore, o aberranti come la cancellazione del Sistri a pochi giorni dall’entrata in vigore ma, al contrario, un’importante correzione. Con il dl 91/2017 “Mezzogiorno” convertito dalla legge n. 123 del 3 agosto, si è decretata la prevalenza, in tema di classificazione, dei regolamenti europei sulle leggi nazionali, stabilendo infatti che “la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel regolamento Ue n.1357/2014”.

Conseguenza diretta è l’eliminazione dei criteri introdotti dalla legge italiana in materia, il dl 91/2014 convertito dalla legge116/2014, che aveva introdotto un regime parallelo e in contrasto con i criteri europei. L’entrata in vigore di questa norma era stata “rocambolesca”, per usare un eufemismo. Infatti, a tre mesi dall’entrata in vigore (il 1 giugno 2015) della nuova normativa europea sulla classificazione, il cui iter si era già concluso, il legislatore italiano era entrato a gamba tesa approvando appunto il dl 91/2014. Perché si sentisse il bisogno di emanare norme nazionali su un tema appena regolamentato dall’Europa per tutti i Paesi membri rimane un mistero.

L’aspetto curioso è che nonostante il noto principio giuridico della prevalenza di un regolamento comunitario sulle norme interne, ci sono voluti tre anni e una legge per ribadirlo. A spingere verso questa decisione probabilmente anche un parere dell’Ispra e un’ordinanza della Cassazione.

L’Ispra ci dice che la legge 116/2014 «fa, infatti, ancora riferimento alle frasi di rischio (R) che non sono più previste dalla nuova classificazione (quella europea, ndr) che prevede, invece, le indicazioni di pericolo (H). Tra le frasi di rischio e le indicazioni di pericolo non esiste una corrispondenza univoca». Insomma, mentre il Reg UE 1357/2014 ha introdotto nuovi criteri di classificazione e anche nuove sigle – “H” per le frasi di rischio e “HP” per le caratteristiche di pericolo – la legge italiana usa ancora la vecchia terminologia. «La legge 116/2014 – prosegue il parere Ispra – contiene altresì una terminologia che non è propria della normativa sui rifiuti e che non è mai utilizzata dalle disposizioni comunitarie in materia».

Altro aspetto controverso è il criterio di ricerca delle sostanze pericolose. «Mentre la regolamentazione comunitaria – è ancora l’Ispra che parla – fa espressamente riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, la legge 116/2014 fa più genericamente riferimento alle sostanze presenti, il che può portare a includere anche le sostanze non pericolose». Tradotto, la legge 116 impone la ricerca di tutte le possibili sostanze pericolose contenute, a differenza della regolamentazione europea che dice di cercare solo quelle pertinenti.

C’è poi l’altro grosso argomento al centro della discussione, la classificazione dei cosiddetti codici “a specchio”, cioè quei codici che identificano rifiuti che possono essere al contempo pericolosi o non pericolosi a seconda della concentrazione delle sostanze ivi contenute. Ed è proprio su questo aspetto che è intervenuta la Cassazione la quale – dovendosi pronunciare su un procedimento nato dalla presunzione di pericolosità di alcuni rifiuti con codice a specchio – con l’ordinanza n. 37460 del 27 luglio ha deciso di sospendere il processo e rinviare ai giudici comunitari la questione dei criteri per la classificazione per questi codici.

Alla base del rinvio, un’articolata requisitoria del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani, che, nella sostanza, ha contestato l’obbligo di prevedere per le voci a specchio un’analisi “quantitativamente esaustiva” andando a ricercare tutte le componenti del rifiuto. Tale criterio si scontra con quelli della “fattibilità tecnica ed economica”. Al contrario, il produttore deve poter dimostrare la composizione anche diversamente, attraverso però “criteri oggettivi, verificabili e tecnicamente attendibili” e in loro mancanza – perché ad esempio è ignota l’origine del rifiuto – l’unica via è l’analisi quantitativamente esaustiva. La conclusione è la «non applicazione delle presunzioni della legge 11 agosto 2014 n.116 laddove comportino soluzioni diverse e più restrittive».