Abbandono rifiuti, il fondo non recintato non dimostra la colpevolezza del proprietario

[5 Ottobre 2016]

La presenza di una recinzione di un fondo non sempre è di ostacolo allo sversamento dei rifiuti quindi la sua mancanza non può costituire di per sé prova della colpa del proprietario o del titolare di altro diritto reale.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) – con sentenza 3 ottobre 2016, n. 1159 – in riferimento alla ordinanza sindacale adottata dal Comune di Andria. Il Comune ha imposto alla società ritenuta proprietaria del terreno di provvedere alla rimozione di “n. 2 cumuli di rifiuti con lastre frantumate presumibilimente in cemento amianto”. Ma la società che gestisce il servizio idrico pugliese contesta tale provvedimento.

Sostiene che la proprietà della particella inquinata di per sé non può costituire fonte dell’obbligo di rimozione dei rifiuti in assenza di un accertamento dell’elemento soggettivo di dolo o colpa in capo al proprietario o del gestore delle infrastrutture (in questo caso idriche).

Il codice ambientale (Dlgs 152/2006) prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo. Secondo la disciplina, chiunque violi il divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. L’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento della responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’

abbandono dei rifiuti del proprietario e anche del titolare di altro diritto reale

Tra le ipotesi tipiche di colpa, rientra la negligenza, che consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene. Il legislatore del 2006, infatti, attribuisce rilievo anche alla negligenza del proprietario, che – a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti – si disinteressi del proprio bene per qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesamenti inadeguate.

Questa conclusione è sostenuta dalla più recente giurisprudenza in materia, che anche al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti fenomeni di abbandono di rifiuti ha notevolmente ampliato il contenuto del dovere di diligenza e ha aumentato le ipotesi di negligenza tali da integrare la “culpa in omittendo” del proprietario. Però, secondo il principio di diritto pronunciato dal Cons. Stato n. 705/2016, relativo a fattispecie analoga, gli obblighi gravanti sul gestore del servizio idrico attengono esclusivamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sotto l’aspetto tecnico delle condotte al fine di assicurare il corretto esercizio e la funzionalità delle opere. Quindi  spetta ad altri soggetti la tutela del territorio e delle infrastrutture e prevenire fatti vandalici tra cui l’abbandono dei rifiuti.

Oltre tutto, l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, “con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato. …”.Il concetto di custodia e vigilanza va esaminato in relazione agli obblighi che fisiologicamente possono essere imposti in quanto gestore del servizio idrico integrato e non può essere allargato fino ad includere la “custodia e vigilanza” dei beni in oggetto da atti di natura patologica e derivanti da fenomeni di vandalismo tramite l’illecito abbandono e l’occultamento di rifiuti. …”.

Insomma è ben diverso il mantenere in stato di corretta manutenzione e di pulizia le opere gestite dal rimuovere gli effetti prodotti sulle opere gestite da atti illeciti commessi da terzi ignoti.