Depurazione: Via non è necessaria per tutti gli impianti

[26 Maggio 2014]

La valutazione di impatto ambientale (Via) non è necessaria per gli impianti di depurazione con capacità non superiore a 10.000 abitanti equivalenti. Lo ricorda il Tribunale amministrativo dell’Umbria (Tar) – con sentenza 15 maggio 2014, n. 268 – in riferimento alla questione dell’ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Massa Martana al fine dell’adeguamento ai sopravvenuti limiti di legge (quelli del Codice Ambientale).

Un ampliamento contestato dal cittadino e proprietaria di un immobile nelle immediate vicinanze. Perché a seguito dell’ampliamento l’impianto di depurazione, fra l’altro non sottoposto a Via, verrà a trovarsi a distanza inferiore a metri 100 dalla propria abitazione. Verrà – sempre secondo il cittadino – a violare il vincolo di inedificabilità assoluta all’interno della fascia di rispetto di 100 mt. tra gli impianti di depurazione e le civili abitazioni. Una fascia di rispetto identificata della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4.2.1977.

Ma per il Tar la fascia di rispetto non è applicabile in ipotesi di ampliamento degli impianti di depurazione già esistenti, specie laddove “necessitati” dall’adeguamento alla sopravvenuta normativa di tutela ambientale come il Dlgs 152/2006. La fascia di rispetto troverebbe ragion d’essere unicamente per gli impianti da realizzare ex novo.

Con il Dlgs 152/2006 il legislatore italiano ha cercato di riorganizzare la legislazione italiana in materia ambientale e ha cerca di superare le dissonanze con le direttive europee pertinenti. Ha dunque disciplinato al suo interno anche la Via, lo strumento valutativo di derivazione europea.

Uno strumento che ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto privato o pubblico produce su una serie di fattori biotici (quali l’uomo, la flora e la fauna) e abiotici (quali il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale nonché sulle rispettive integrazioni), dove per progetto si intende la realizzazione, sia di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, sia di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Il decreto – seguendo la direttiva Via – identifica (negli allegati) le tipologie di progetti ritenuti idonei a generare un impatto ambientale importante o che possano rivelarsi tali, per le quali quindi si riveli la necessità della sottoposizione a Via o, comunque, di una verifica relativa alla loro assoggettabilità a Via (procedura anche detta di “screening”), cioè una istruttoria per valutare se il progetto stesso deve essere sottoposto a Via oppure se il progetto può essere autorizzato senza ulteriori verifiche.

Del resto gli effetti del progetto devono essere valutati prima dell’autorizzazione dell’opera e ancora prima della sua realizzazione. E gli effetti di un progetto sull’ambiente vengono valutati per cercare di proteggere la salute umana, per contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, per provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema.