Pesca del merluzzo bianco, istituito un programma specifico di controllo e ispezione

[24 Giugno 2013]

L’Ue ha istituito il programma specifico di controllo e ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l’aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico. Il programma verrà applicato fino al 31 dicembre 2018 e verrà attuato solo dagli Stati membri interessati ossia Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Finlandia e dalla Svezia. Si tratta, infatti di una decisione di esecuzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea di sabato.

Il programma cerca di garantire l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock. In particolare cerca di garantire la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo di pesca nel Baltico. Cerca di garantire gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati. Cerca di garantire le disposizioni relative al divieto di selezione qualitativa e l’obbligo di sbarcare tutte le catture soggette a un contingente.

Il regolamento del 2009 istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune. Si applica a tutte le attività oggetto della politica comune della pesca, esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri. E prevede che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.

Il regolamento, inoltre, prevede che la Commissione possa determinare – di concerto con gli Stati membri interessati – le attività di pesca che saranno soggette a programmi specifici di controllo e ispezione.

I programmi specifici di controllo e ispezione devono definire gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione. E tali parametri sono stabiliti sulla base della gestione del rischio e sono soggetti a revisione periodica previa analisi dei risultati conseguiti. Gli Stati membri interessati sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire l’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.

Dunque, il programma specifico precisa i parametri di riferimento per le attività di ispezione che devono essere stabiliti sulla base della gestione del rischio.

Per questo l’Ue ha deciso – con il provvedimento di sabato – di stabilite criteri comuni di valutazione e di gestione del rischio per consentire la realizzazione in tempo utile delle analisi del rischio e delle valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti in materia di controllo ed ispezione. I criteri comuni sono volti a garantire un approccio armonizzato in materia di ispezioni e verifiche in tutti gli Stati membri e a creare condizioni paritarie per tutti gli operatori.

L’Agenzia europea di controllo della pesca è tenuta a coordinare l’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione tramite un piano di impiego congiunto che da forma concreta agli obiettivi, alle priorità, alle procedure e ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti e identifichi i mezzi di controllo ed ispezione che potrebbero essere messi in comune dagli Stati membri interessati.