Programma “Frutta nelle scuole”, l’Ue integra la disciplina

[23 Febbraio 2016]

Per indurre i piccoli e giovani consumatori ad apprezzare frutta e verdura, la Commissione europea a partire dal 2009 ha previsto per gli Stati membri un aiuto finanziario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scolastici. Il programma si chiama “Frutta nelle scuole”, e in concreto si traduce in un aiuto per la distribuzione di tali prodotti agli alunni.

Adesso l’UE integra la disciplina del programma “Frutta nelle scuole”. Con due regolamenti – uno delegato e l’altro esecutivo pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi – rivede la ripartizione indicativa dell’aiuto e dunque modifica il regolamento sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli del 2013 ( il numero 308).

Tale regolamento ha stabilito nuove norme per quanto riguarda il programma «Frutta nelle scuole» ed ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia.

Secondo il legislatore Ue la Commissione deve fissare la ripartizione indicativa dell’aiuto dell’Unione per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati contemplati da tale programma. Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere la riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l’intenzione di utilizzare un importo superiore all’assegnazione indicativa dell’aiuto dell’Unione.

Per questo con il regolamento delegato ammette a beneficiare dell’aiuto i costi sostenuti per l’acquisto dei prodotti, nonché alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall’attuazione del programma, se previsto dalla strategia degli Stati membri. Tali costi però non dovranno superare una certa soglia e corrisponderanno solo a una percentuale minima dell’aiuto.

Quindi nell’interesse di un’amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, il regolamento delegato specifica i criteri per la concessione dell’aiuto e le condizioni di selezione e riconoscimento dei richiedenti. Stabilisce sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti. E prescrive che sia effettuato costantemente un controllo e una valutazione del programma da parte degli Stati Membri.

Con il regolamento di esecuzione, invece, l’Ue determina il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre specifica gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto e stabilisce le sanzioni applicabili dall’autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto venga presentata in ritardo.

Chiarisce anche le condizioni di pagamento per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l’esecuzione delle attività di controllo, valutazione e pubblicità e delle misure di accompagnamento.

Al fine di valutare l’efficacia del programma, gli Stati membri devono notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del controllo e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione della relazione di valutazione e dei risultati dell’esercizio di controllo. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.

In entrambe i regolamenti si afferma che il pubblico deve essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell’Unione al programma. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un manifesto da esporre negli istituti scolastici partecipanti. Tale manifesto deve essere realizzato conformemente a taluni requisiti minimi.