Agenzie ambientali verso la riforma, il ruolo e l’autonomia secondo Arpat

[17 Ottobre 2014]

Nei mesi scorsi ARPAT e la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) dell’Agenzia hanno costituito un tavolo tecnico su “Ruolo ed autonomia”.

Il tavolo ha operato positivamente raggiungendo una piena condivisione di una visione comune di come dovrebbe diventare ARPAT, a seguito del processo di riforma in discussione a livello nazionale (ricordiamo che l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il 17 aprile 2014 una proposta di legge di riforma del Sistema Nazionale della Protezione Ambientalee la Commissione Ambiente del Senato della Repubblica ne ha iniziato l’esame il 15 ottobre 2014) e quindi della modifica dellalegge regionale 30/2009 (che regola l’ARPA in Toscana) che necessariamente dovrà seguire.

Il documento individua alcuni spunti di lavoro come contributo per un’eventuale revisione della legge regionale, tutti orientati al rafforzamento del sistema di protezione ambientale, di cui l’Agenzia costituisce un importante cardine, attraverso il perseguimento di due obiettivi fondamentali: efficacia e semplificazione.

Di seguito proponiamo il documento, che può costituire comunque un contributo interessante anche per la riflessione in corso a livello nazionale.

È possibile che in questa Legislatura possa essere approvata dal Parlamento la riforma del sistema nazionale delle Agenzie ambientali, dopo che la Camera dei Deputati, il 17 aprile, ha approvato, all’unanimità, il testo unificato delle proposte di legge, anche se l’esame del provvedimento al Senato non procede con la stessa celerità.

Se il Parlamento approverà in via definitiva il provvedimento, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di riforma, dovranno essere adeguate alle sue previsioni le leggi regionali istitutive delle singole Agenzie.

Questa scadenza costituisce l’occasione anche per una rilettura, a 5 anni dalla sua approvazione, della LRT n.30/2009, alla luce della sua concreta applicazione e della possibile abolizione delle Amministrazioni provinciali nell’ambito del processo di revisione costituzionale in corso.

Il tavolo tecnico paritetico fra l’Agenzia e le rappresentanze sindacali ha condiviso una serie di spunti utili per il lavoro di revisione della legge che la Regione Toscana dovrà affrontare.
Le modifiche normative da introdurre dovrebbero essere orientate al rafforzamento del sistema di protezione ambientale, di cui l’Agenzia costituisce un importante cardine, attraverso il perseguimento di due obiettivi fondamentali: efficacia e semplificazione.

Questo può essere possibile attraverso il riconoscimento della titolarietà piena delle competenze ambientali dell’Agenzia, sull’esempio di altri modelli stranieri (es. EPA), evitando sovrapposizioni e spezzettamento di funzioni fra diversi enti, cosa che sicuramente determina complicazioni e minore efficienza del sistema.

Efficacia e semplificazione devono costituire la chiave di lettura con la quale valutare le varie modifiche da introdurre, tenuto conto anche delle risorse economiche a disposizione, che dovranno essere comunque congrue con i compiti assegnati. Da questo punto di vista il progetto di legge varato dalla Camera presenta dei forti limiti. La soluzione ideale, infatti, dovrebbe prevedere l’istituzione di un Fondo nazionale per il finanziamento della protezione ambientale, commisurato ai livelli dei LETA o dei LEPTA.

In dettaglio, quindi, si propone una revisione della LR 30/09 che tenga conto di questi elementi:

  1. attribuzione ad ARPAT della titolarità delle funzioni istituzionali di controllo e dimonitoraggio ambientale previsti dal D.lgs 152/06 e dalle varie leggi di settore, laddove queste lo permettano, evitando le attuali sovrapposizioni di competenza con altri Enti (esempio, il controllo degli impianti di gestione dei rifiuti). In altre parole si prevede un sistema nel quale – in materia ambientale – la Regione dovrebbe svolgere la funzione normativa (leggi e regolamenti), gli enti locali la funzione autorizzativa nei confronti dei privati, mentre ARPAT dovrebbe svolgere in modo pienamente autonomo il controllo ed il monitoraggio (ad esempio definendo anche le reti di monitoraggio) per tutte le matrici ambientali.
  2. Individuazione dei procedimenti per i quali la Regione e gli enti locali competenti devono obbligatoriamente richiedere un parere ad ARPAT (da considerarsi sempre vincolante per gli aspetti ambientali), prevedendo eventualmente un riferimento dimensionale per le diverse tipologie oltre il quale ciò debba avvenire. Per tutti gli altri procedimenti, ARPAT non dovrebbe esprime pareri, ma predisporre “Linee guida” tecniche relative alle migliori pratiche da adottare.
  3. Introduzione del ruolo consultivo obbligatorio di ARPAT nella predisposizione delle leggi e regolamenti regionali in campo ambientale e degli atti di programmazione regionale con ricadute ambientali.
  4. Pieno riconoscimento del ruolo di ARPAT quale soggetto incaricato di raccolta, organizzazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni ambientali in Toscana. L’Agenzia dovrebbe essere il soggetto che gestisce il SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) e, quindi, con la titolarietà per creare catasti e banche dati per tutte le matrici ambientali.
  5. Affidamento all’Agenzia del compito di stabilire standard e modalità informatiche di comunicazione dei dati ambientali previsti negli atti autorizzativi (es. autocontrolli, ecc.), che dovranno essere obbligatoriamente rispettati da parte dei soggetti coinvolti nell’ambito dei diversi procedimenti, per semplificare gli adempimenti cui sono chiamate le imprese e per creare ed alimentare le banche dati ambientali.
  6. Pianificazione delle attività dell’Agenzia su base triennale secondo gli indirizzi e le risorse messe a disposizione dalla Regione, sentiti gli enti locali e gli stakeholder, con procedure semplificate rispetto a quelle attualmente previste e con aggiornamenti annuali adottati in autonomia dall’Agenzia.
  7. Assegnazione al Direttore Generale dell’Agenzia del compito di approvare il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, con l’obiettivo di riunificarlo con l’Atto di Organizzazione.
  8. Possibilità per l’Agenzia di promuovere attività di studio e di ricerca applicata connesse con i propri compiti istituzionali, anche attraverso la stipula in autonomia di intese/convenzioni con le Università, altri enti di ricerca e altre agenzie ambientali.
  9. Riconoscimento come avviene per l’ARPA Emilia Romagna, del ruolo di ARPAT come soggetto della prevenzione per la salute, al pari dei Dipartimenti per la Prevenzione delle ASL, definendo un livello istituzionale di efficace interfaccia e stabilendo, anche in modo puntuale. i rispettivi ambiti di attività per i diversi aspetti (quale ente costituisce il riferimento e quale il supporto).
  10. Individuazione di forme di autofinanziamento dell’Agenzia, attraverso la previsione di un “catalogo delle prestazioni”, da effettuarsi da parte di ARPAT a pagamento, nei confronti di altri enti pubblici o soggetti privati (es. analisi di laboratorio), erogabili previa verifica ARPAT della fattibilità e senza esigenza di ulteriori approvazioni regionali, nei limiti previsti dalla legge nazionale e nei casi in cui non si possa verificare alcun conflitto di interessi.
  11. oerentemente con la logica di quanto sopra indicato, sarebbe auspicabile l’avvio di una riflessione relativamente alla possibile confluenza in ARPAT delle funzioni ambientali normalmente assolte dalle ARPA nelle altre regioni ed in Toscana affidate ad altri enti

di Arpat