Scambio di emissioni di CO2 e l’autocombustione di carbone stoccato in deposito

Nelle centrali una parte di carbone va persa durante lo stoccaggio a causa dell’autocombustione

[9 Marzo 2016]

Le emissione di CO2 rilasciate dalla autocombustione di carbone stoccato in deposito di una centrale di carbone non sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle quote di scambio di emissioni dei gas a effetto serra, quando il deposito è parte dell’impianto della centrale. Ovvero se sono collegati tra loro in un processo tecnico comune per il funzionamento della centrale stessa.

E’ questa la risposta dell’avvocato generale Ue Juliane Kokott alla domanda sollevata dallo Staatsrat olandese in riferimento alla centrale a carbone nell’area portuale e industriale di Vlissingen-Oost gestita dalla Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (Epz).

Si tratta di una centrale con potenza di 406 MW che brucia, in media, 2 500 tonnellate di carbone al giorno. Il carbone che arriva via nave viene stivato in due tramogge mobili che vengono poi portate al sito di stoccaggio della Epz, denominato anche parco carbone che si trova a circa 800 metri dal limite della centrale a carbone. Una parte di carbone va perduta durante lo stoccaggio nel parco a causa dell’autocombustione. L’ossigeno nell’aria che penetra negli interstizi del carbone stoccato reagisce producendo calore, e in tal modo una parte di carbone va perduta. Tale processo comporta effettivamente emissioni di Co2, ma non contribuisce alla produzione di elettricità nella centrale.

La Epz rientra nel sistema di scambio di emissioni e pertanto deve restituire quote per le emissioni di gas a effetto serra prodotte. Ma, chiede di poter ridurre tale quantitativo di una percentuale fissa.

In riferimento alla richiesta, però, rimane controversa la questione se l’autocombustione del carbone giustifichi una riduzione. O meglio se nelle quote sia incluso il rilascio di Co2 attribuibile all’autocombustione di carbone stoccato nel deposito. E quindi se nell’ambito del sistema di scambio delle quote il deposito vada classificato come impianto della centrale.

Il sistema di scambio di diritti di emissione – istituito dalla direttiva 2003/87/CE – è uno degli strumenti più importanti di cui dispone l’Unione per la lotta al cambiamento climatico. Nell’ambito di tale sistema le centrali elettriche a carbone devono acquisire diritti, ovvero le cosiddette quote di emissioni, per il rilascio di Co2 dovuto alla produzione di elettricità.

La direttiva nell’istituire il sistema fornisce la definizione di impianto. La definizione contempla quattro elementi: in primo luogo, menziona un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate dalla direttiva; in secondo luogo fa riferimento ad altre attività direttamente associate che, in terzo luogo, hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che, in quarto luogo, potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento.

Però la nozione di “unità tecnica” non è definita e quindi può essere interpretata in modo flessibile. Di conseguenza, devono essere decisive le restanti caratteristiche della definizione, ovvero il nesso diretto delle altre attività con l’attività previste dalla direttiva, il collegamento tecnico tra le due attività e gli effetti sull’ambiente.

In particolare, il nesso diretto si concretizza grazie alla caratteristica del collegamento tecnico. Si deve presumere un siffatto nesso allorché la rispettiva attività è integrata con l’attività principale, che determina l’applicabilità della direttiva in un processo tecnico comune.