Clima, riduzione emissioni trasporto aereo: l’Ue cambia le misure

[2 Maggio 2014]

In vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale, l’Ue cerca di limitare le ripercussioni sul clima causate da tale attività di trasporto mediante interventi autonomi. Introduce, attraverso un nuovo regolamento – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 30 aprile scorso e che modifica la direttiva che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità – deroghe temporanee per il controllo, la comunicazione e la restituzione delle quote di emissioni prodotte dai voli da e verso paesi che non rientrano nello Spazio economico europeo (See) dal primo gennaio 2013 al

31 dicembre 2016, riduce l’onere amministrativo e semplifica la gestione del sistema.

Le deroghe tengono conto dell’esito dei contatti bilaterali e multilaterali con i paesi terzi, che la Commissione ha e avrà al fine di promuovere l’uso di meccanismi di riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto aereo basati sul mercato. Ma soprattutto nel formulare le disposizioni del regolamento l’Ue tiene di conto degli sviluppi registrati e delle posizioni assunte nei consessi internazionali e, in particolare della risoluzione, adottata il 4 ottobre 2013 alla 38a sessione dell’assemblea dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Icao), contenente la “Relazione ricapitolativa della politica permanente e delle pratiche dell’Icao nel settore della protezione ambientale”.

Di conseguenza, al fine di sostenere lo slancio raggiunto in occasione di tale assemblea e facilitare i progressi alla prossima 39a sessione dell’assemblea nel 2016, l’Ue considera temporaneamente ottemperati, per il periodo fino al 31 dicembre 2016, gli obblighi inerenti ai voli da e per gli aerodromi dei paesi al di fuori del See. In tal modo per l’Ue è possibile applicare obblighi giuridici in funzione dei voli da e per gli aerodromi situati negli Stati del See ed è possibile assoggettare a obblighi giuridici le emissioni prodotte dai voli tra tali aerodromi.

Inoltre considerando i voli tra gli aerodromi situati negli Stati del See e gli aerodromi situati nei paesi che hanno aderito all’Unione nel

2013 come voli tra Stati del See l’Ue può garantire la certezza del diritto europeo. E proprio al fine di garantire agli operatori aerei e alle autorità nazionali tale certezza, le scadenze per la restituzione e la comunicazione delle emissioni del 2013 sono fissate fino al 2015.

Per evitare distorsioni di concorrenza tutti i voli sulla stessa rotta vengono considerati allo stesso modo. Mentre per evitare oneri amministrativi sproporzionati a carico dei piccoli operatori aerei, viene introdotta un’esenzione temporanea per gli operatori aerei non commerciali le cui emissioni annue di CO2 sono inferiori a 1 000 tonnellate. Questi dovrebbero essere esentati dall’ambito di applicazione della direttiva del 2003, dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2020.

La direttiva del 2003 istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. E stabilisce che siano gli Stati membri a stabilire l’uso che deve essere fatto dei proventi generati dalla vendita all’asta di quote. Tali proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, dovrebbero essere utilizzati per combattere i cambiamenti climatici nell’Unione e nei paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, per favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nell’Unione e nei paesi terzi, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Inoltre dovrebbero essere utilizzati per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini dell’attenuazione e dell’adattamento, in particolare, nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema dell’Unione. Si dovrebbe ricorrere ai proventi della vendita all’asta, o al loro equivalente in valore finanziario, anche per finanziare il Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili nonché misure finalizzate a combattere la deforestazione. La trasparenza sull’uso dei proventi generati dalla vendita all’asta delle quote è un fattore fondamentale per garantire sostegno agli impegni assunti dall’Unione. Tanto che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull’uso dei proventi generati dalla vendita all’asta di dette quote.

Anche la Commissione Ue  è tenuta a presentare una relazione completa al Parlamento europeo e al Consiglio in seguito all’assemblea dell’Icao del

2016 alla luce del suo esito. In tale relazione la Commissione dovrebbe, fra l’altro, valutare tutte le opzioni per la copertura delle emissioni generate dalle attività di trasporto aereo e, se del caso, proporre in tempi rapidi misure intese a garantire che si tenga conto degli sviluppi internazionali e che siano affrontante tutte le questioni inerenti all’applicazione della deroga. La Commissione dovrebbe altresì considerare con un’attenzione particolare l’efficacia ambientale del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea e, in tale contesto, il contributo specifico del settore del trasporto aereo, comprese modalità per un maggiore allineamento delle norme applicabili rispettivamente alle attività di trasporto aereo e agli impianti fissi.