Caldaie e climatizzatori, ecco cosa cambia con la nuova normativa per gli impianti

[3 Giugno 2014]

Dal 1 Giugno 2014 gli impianti termici di climatizzazione invernale o estiva (caldaie, condizionatori d’aria, etc.), nuovi o già esistenti, devono essere muniti di un nuovo libretto di impianto conforme a quello approvato con Decreto del Ministero economico attuativo delle nuove norme di manutenzione sancite dal Dpr 74/2013 (1).

Il nuovo libretto è unico, composto da varie schede, riguardanti sia gli impianti di riscaldamento sia quelli di raffreddamento come i condizionatori. In caso di installazione di un impianto nuovo è l’installatore che fornisce e compila il libretto. Per gli impianti già esistenti invece la responsabilità grava sul soggetto responsabile (il proprietario o comunque l’occupante dell’immobile), demandata al tecnico manutentore per quanto riguarda i dati tecnici. I “vecchi” libretti sostituiti dal nuovo non devono essere eliminati ma lasciati in allegato.

Il nuovo libretto è scaricabile dal sito del ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it) per la compilazione manuale. E’ possibile anche compilarlo telematicamente con una guida in linea, accedendo al sito del CTI (Comitato Termotecnico Italiano – 2), stante l’obbligo di stamparlo nel caso di eventuali ispezioni.

Sempre dal 1 Giugno 2014 sono cambiati anche i moduli dei “rapporti di controllo dell’efficienza energetica” che vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione o controllo. Sul punto si ricorda che i controlli da effettuare sono quelli di manutenzione ordinaria -con la periodicità prevista dal manuale tecnico dell’impianto, di solito annuale- e quelli di controllo dell’efficienza energetica -con la periodicità fissata dalla legge, dal Luglio 2013 il Dpr 74/2013, che va da due a quattro anni a seconda delle caratteristiche dell’impianto-.

Attenzione, però: gli obblighi di controllo periodico riguardano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza superiore a 10 kW e impianti termici di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Sono quindi incluse le normali caldaie domestiche (per le quali gli obblighi di controllo periodico non sono una novità) ma restano invece esclusi la gran parte dei piccoli condizionatori domestici (3).

E’ importante sapere anche che la responsabilità sui controlli e le manutenzioni è del soggetto (cosiddetto “responsabile”) proprietario dell’immobile o di chi lo occupa ad altro titolo. Su questi grava quindi il rischio di vedersi comminare sanzioni sia in caso di mancati controlli (variabili da 500 a 3.000 euro) sia in caso di mancata autocertificazione degli stessi al Comune. Riguardo invece la compilazione dei rapporti di controllo la responsabilità, con relativo rischio di vedersi comminare sanzioni (da 1000 a 6.000 euro), cade sul tecnico che li effettua.

Per ogni informazione ed approfondimento si rimanda alla scheda pratica – Impianti termici (caldaie, climatizzatori), utilizzo e controlli periodici

(1) Dm Min.sviluppo economico del 10/2/2014 con allegati: http://sosonline.aduc.it/normativa/decreto+min+sviluppo+economico+10+02+2014+modelli_22252.php

(2) http://www.cti2000.it/index.php?controller=news&action=show&newsid=35144

(3) Ci si riferisce alla potenza termica utile nominale che supera i 12 kW, statisticamente, negli impianti domestici adatti a raffreddare unità immobiliari dai 130 mq in su. Diverso il caso se l’impianto funziona anche per il riscaldamento; la fonte di informazione è in ogni caso il manuale tecnico fornito dal produttore.

di Rita Sabelli, responsabile Aduc per l’aggiornamento normativo