Varato il nuovo piano per il Parco della Majella: le novità

[11 Gennaio 2017]

Il Consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale della Majella ha recentemente varato il nuovo piano. L’esigenza di ammodernamento è stata determinata dalla vetustà delle obsolete previsioni del piano vigente, di fatto risalenti ad indagini ed istruttorie di quasi vent’anni prima. Inoltre, il contenuto vago, generico ed indeterminato della parte normativa, per buona parte avente natura urbanistico-edilizia e comunque ricalcante il disposto di cui all’art. 12 della legge quadro, ha generato incertezze applicative, eccessive discrezionalità e notevoli contenziosi. Occorreva far chiarezza e introdurre contenuti fattivi e gestionali.

Dunque, la stesura del lavoro ha seguito ad una attività di vaglio e comparazione della pianificazione adottata nella maggior parte dei parchi nazionali italiani, e ad un confronto con gli strumenti di gestione di alcuni rappresentativi parchi europei di Cat. II IUCN (Alti Tauri, Berchtesgaden, Triglav, Parco nazionale Svizzero).

La cognizione degli elementi di criticità apparsi nelle diverse realtà o prassi applicative italiane, invece, ha costituito la base per una piattaforma di miglioramento ed ammodernamento.

L’impronta della massima semplicità, dunque, è stata sì condotta, e per l’effetto è stato ancora adottato lo schema, per così dire, “tradizionale”. Purtuttavia sono stati acquisiti spunti utili dall’evoluzione anche internazionale dei principi cardine dell’environmental law e dei suoi strumenti applicativi.

In questi termini, ex multis, vi è il riferimento al “principio di precauzione”, o il ricorso alle misure di compensazione, nonché sono stati costruiti spiragli applicativi, ex art. 15 l. quadro, dell’istituto mitteleuropeo del vertragsnaturschutz.

Nella stessa direzione, vi è anche, l’ingerenza propositiva del Parco, ad esempio, nella gestione dei rifiuti, nella tutela dall’inquinamento luminoso. Od anche l’azione attiva nella eliminazione dei detrattori ambientali, diversamente relitti unicamente nella stentata applicazione dei poteri di riduzione in pristino ex art. 29 l. quadro.

Risulta, invece, necessario – in forza di un doveroso coordinamento normativo, che s’informa anche alle regole di gerarchia delle fonti del diritto – il richiamo prioritario, benché teleologicamente preordinato alla supremazia dell’interesse naturalistico, alle misure previste per la gestione e la conservazione delle c.d. “aree Natura 2000”. Tale istanza, nella ricorrenza delle condizioni, trasforma la conservazione passiva delle “fenced enclosures” in marcatori di gestione attiva della wilderness.

Elementi ulteriori, come le numerose “altre attività” che il Piano del parco deve perseguire negli intenti gestionali, nonché la costruzione di una sorveglianza propria, le misure di prevenzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, corrispondono un adeguamento strutturale che tende ad avvicinare la realtà italiana all’esperienza europea.

Fondamentale la semplificazione procedimentale recata per le attività edilizie nelle zone D, strutturalmente già possibile con il ricorso al meccanismo dell’intesa nell’adozione degli strumenti urbanistici di pianificazione e regolamentazione. Oltre ad un doveroso alleggerimento dei passaggi burocratici e al recupero della prevedibile certezza degli interventi assentibili, da cui ne discende un effetto benefico per il lavoro degli uffici amministrativi del Parco.

Il ricorso ai progetti speciali, che assumono valore negoziale per i partecipanti al procedimento i quali, in fine, condividono per approvazione il progetto medesimo, costruisce un nuovo incedere del Parco, mediante l’impiego di meccanismi pattizi che vincolano gli stakeholder al rispetto delle decisioni assunte e che, frattanto, li coinvolgono nella determinazione dell’obiettivo perseguito.

E’ stato tentato, nella zonazione, l’obiettivo dell’ottenimento della Categoria II IUCN (National Park), purtroppo oggettivamente impossibile sia per la tipologia di perimetrazione dei parchi italiani, sia per il rispetto di legge della zonazione a 4 settori piuttosto che a 3, com’è invece nel resto d’Europa ed in buona parte del Mondo. In ogni caso, gli obiettivi di tutela IUCN sono stati comunque perseguiti attraverso una rimodulazione della disciplina della zonazione in favore di una decisa espansione delle zone A, attuata in particolare per la tutela delle specie orso e lupo, nonché con il superamento del richiamo alle “fasce”, secondo il profilo altimetrico, in favore, soprattutto per le zone C, delle “isole”, in cui inglobare il contesto delle attività antropiche di riferimento.