Taglio dei boschi: la Corte costituzionale boccia la legge della Regione Toscana

Esulta il GrIG: tagliata la legge regionale toscana taglia-boschi

[1 Dicembre 2022]

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) esprime  «Forte soddisfazione per la pronuncia della Corte costituzionale, così come aveva espresso il proprio plauso per l’impugnativa del Governo Draghi della legge regionale toscana taglia-boschi davanti alla Corte costituzionale. Infatti, il GrIG, da sempre impegnato con forza nella difesa di boschi, macchie e foreste, aveva inoltrato (17 gennaio 2022) una specifica istanza al Governo perché promuovesse ricorso davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 cost. Ora, finalmente, vi saranno tempi meno difficili per i boschi della Toscana».

Infatti, con la sentenza 239 (in allegato) la Corte costituzionale ha accolto il ricorso notificato il 25 febbraio 2022 dal governo Draghi  che chiedeva di dichiarare incostituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000).

La Corte ricorda che «La disposizione impugnata modifica l’art. 47-bis della legge della Regione Toscana 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), in materia di taglio colturale. Il comma 4 di tale legge dispone che “[i] tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all’articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del citato decreto legislativo”. L’art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021 aggiunge, dopo il comma 4 appena citato, il seguente comma 4-bis: “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche agli interventi da eseguirsi nelle aree vincolate per il loro particolare valore paesaggistico ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con la sola eccezione di quelle in cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi in modo esclusivo i boschi». Il ricorrente osserva che il citato comma 4 dell’art. 47-bis già «si poneva in contrasto con l’articolo 149» del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che distingue gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, esonerati dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi della lettera b) dell’art. 149, comma 1, da altri interventi quali il “taglio colturale”, escluso dalla medesima autorizzazione ai sensi della lettera c) dell’art. 149, comma 1, solo se eseguito nei boschi indicati dall’art. 142, comma 1, lettera g), cod. beni culturali (riguardante le “aree tutelate per legge”)».

Secondo il governo Draghi, «Se il taglio colturale è effettuato in boschi ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 cod. beni culturali, l’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica permane».  Quindi «Sarebbe palese che la legge regionale impugnata mira a superare il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, 30 giugno 2020, n. 1233, che avrebbe escluso la possibilità di approvare i piani antincendio boschivo, concernenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 cod. beni culturali, senza il preventivo parere favorevole della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato avrebbe escluso che ai boschi sottoposti a vincolo provvedimentale possa essere esteso il regime (meno severo) previsto per i boschi sottoposti a vincolo ex lege. Per la prima tipologia di boschi l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe limitata agli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale «minori», che non si traducono in taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione. Inoltre, il Consiglio di Stato avrebbe escluso che le citate norme del codice siano state modificate dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» (di seguito: t.u. foreste), e in particolare dall’art. 7, comma 12, del testo unico».

La Regione Toscana aveva giudicato infondate le ragioni del governo perché  la norma impugnata avrebbe «una finalità di chiarificazione, senza incidenza sulla normativa nazionale vigente» e  sarebbe una «semplice e corretta riproposizione della norma statale che prevede la necessità di autorizzazione paesaggistica nei soli boschi tutelati ex art. 136 e non nelle aree tutelate ex art. 136 esattamente come previsto» dall’art. 7, comma 12, t.u. foreste». Inoltre, la Regione fa notare che «Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico». Questo dimostrerebbe anche che la norma impugnata non abbassa il livello di tutela ambientale.

Ma, alla fine la Corte Costituzionale ha dato ragione in sostanza al Governo Draghi e Torto alla Regione dichiarando 1) L’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla l.r. 39/2000); 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe».