Specie esotiche invasive: le azioni Ue per limitarne la diffusione e difendere la biodiversità

Le disposizioni per prevenire, gestire l’introduzione e la diffusione delle specie aline

[4 Novembre 2014]

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, il regolamento che si applica a tutte le specie esotiche invasive. Ossia alle specie introdotte nell’Unione in conseguenza dell’intervento umano. Un regolamento che non si applica alle specie che migrano naturalmente in risposta a cambiamenti ambientali che non sono considerate specie esotiche nel nuovo ambiente.

Il regolamento stabilisce le norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, nonché sulla salute umana e sulla sicurezza, puntando nel contempo a limitare i conseguenti danni sociali ed economici.

Dato il folto numero di specie esotiche invasive, la Commissione stila e aggiorna un elenco delle specie esotiche invasive ritenute di rilevanza unionale (elenco dell’Unione).  Una specie esotica invasiva è considerata di rilevanza unionale se il danno che causa negli Stati membri in cui è presente è di entità tale da giustificare l’adozione di apposite misure applicabili in tutta l’Unione, anche negli Stati membri ancora indenni e persino in quelli che si presume restino tali.

Le specie esotiche invasive incluse nell’elenco devono rispondere a una serie di criteri. Devono risultare, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche. Devono risultare, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche. In base alle prove scientifiche disponibili, devono produrre probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e devono inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l’economia.

Deve essere dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l’introduzione, l’insediamento o la diffusione.

L’’iscrizione nell’elenco dell’Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo.

È opportuno che i criteri includano una valutazione dei rischi in conformità delle disposizioni applicabili dei pertinenti accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) in materia di restrizioni agli scambi di specie.

La Commissione dunque, deve presentare al comitato istituito dal regolamento, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento, una proposta di elenco dell’Unione basato sui suddetti criteri.

Le misure di gestione devono evitare effetti negativi per l’ambiente e la salute umana. Però, l’eradicazione e la gestione di alcune specie animali esotiche invasive, pur rendendosi necessarie in taluni casi, possono provocare dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza negli animali, anche se si utilizzano gli strumenti tecnici migliori. Per questo motivo gli Stati membri e ogni altro operatore che prenda parte a tali operazioni devono prendere le dovute misure per risparmiare il dolore, l’angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo, tenendo conto, per quanto possibile, delle migliori prassi settoriali (ad esempio i principi guida sul benessere degli animali elaborati dall’Organizzazione mondiale per la salute animale). È opportuno prendere in considerazione metodi non letali e tutte le azioni adottate dovrebbero ridurre al minimo l’impatto sulle specie non destinatarie di misure.

Inoltre, visto che le specie esotiche invasive, in genere, danneggiano gli ecosistemi e ne riducono la resilienza, sarà opportuno adottare misure di ripristino proporzionate volte a rafforzare la resilienza degli ecosistemi nei confronti delle invasioni, a riparare i danni prodotti e a migliorare lo stato di conservazione delle specie e dei loro habitat. I costi di tali misure di ripristino dovrebbero essere recuperati in base al principio “chi inquina paga.