Riceviamo e pubblichiamo il commento del giurista Carlo Alberto Graziani

“L’assorbimento” della Forestale nei Carabinieri: un’operazione illegittima e devastante

[3 Agosto 2016]

Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Con tale decreto, uno dei decreti di attuazione della cosiddetta legge Madia sulla riforma della pubblica amministrazione, il CFS viene “assorbito” nell’Arma dei Carabinieri: ciò significa che il Corpo viene di fatto soppresso e i “forestali” (da non confondere con gli “operai forestali regionali”) vengono trasferiti nell’Arma dei Carabinieri, vengono cioè militarizzati. La militarizzazione riguarda pure il personale tecnico non in divisa e non armato, compresi i disabili e gli eventuali obiettori di coscienza (infatti solo ai forestali in divisa è richiesto di non essere obiettori di coscienza): questo  personale costituisce circa l’11% degli oltre 7.500 forestali.  Vengono trasferite nell’Arma anche le strutture (tra cui le circa 1.000 le stazioni forestali) sparse in tutta Italia tranne che nelle cinque regioni a statuto speciale che dispongono di propri corpi forestali,.

“Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare”: con questa lapidaria proposizione contenuta nel lunghissimo art. 14 il decreto modifica coattivamente lo status dei forestali trasferiti, i quali da cittadini soggetti all’ordinamento civile e perciò ai giudici ordinari, diventano cittadini soggetti all’ordinamento militare e perciò ai giudici militari. La conseguenza è una profonda compressione dei loro diritti tutelati dalla Costituzione: perdono, non per loro scelta, il diritto di associarsi liberamente (art. 18), i pieni diritti sindacali (art. 39) e il diritto di sciopero (art. 40). Inoltre la militarizzazione coattiva del personale femminile (circa un quinto del totale) investe il principio di eguaglianza (art. 3) perché contrasta con la norma generale secondo cui le donne possono svolgere il servizio militare esclusivamente su base volontaria (art. 1, legge 20 ottobre 1999, n. 380). La militarizzazione degli eventuali obiettori di coscienza, invece, viola quel diritto “alle libertà di pensiero, coscienza e religione” che è riconosciuto, oltre che dalla nostra Costituzione, dalle più importanti carte internazionali dei diritti, come afferma espressamente la legge sull’obiezione di coscienza (art. 1, legge 8 luglio 1998, n. 230).

Più in generale la militarizzazione del CFS incide sul principio fondamentale contenuto nell’art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Il decreto dunque si rivela palesemente illegittimo ed è vano riferirsi, come fa il Consiglio dei Ministri in sede di approvazione, al parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato espresso l’8 aprile scorso e a quello delle Commissioni parlamentari I e IV della Camera espresso il 12 luglio successivo. E’ sufficiente esaminare tali pareri per rendersene conto.

Il primo, pur affrontando la questione di costituzionalità del mutamento di status, che qualifica “obbligatorio” (ma in realtà è coattivo), si limita ad aspetti insignificanti o comunque marginali. In particolare:

a) fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale secondo cui l’art. 4 Cost., pur contemplando il diritto al lavoro come diritto fondamentale, “non garantisce il diritto alla conservazione del lavoro” (sent 45 del 1965) né il diritto del dipendente a che venga mantenuto l’ente o l’ufficio in cui egli lavora, ma solo il diritto a conservare il trattamento economico e contributivo: ma non è certo questo il punto centrale;

b) richiama il principio secondo cui “il trasferimento può giustificarsi in vista del principio per cui il personale segue i beni”: come se le persone fossero pertinenze dei beni;

c) sottolinea che il CFS “è a tutti gli effetti un corpo di polizia” al pari dell’Arma dei Carabinieri e di altri corpi: ma non rileva la profonda diversità di natura – che fa del CFS un corpo tecnico, non militare, con compiti di polizia – e di regime giuridico;

d) afferma lapalissianamente che il CFS prima della completa smilitarizzazione era qualificabile come militare, con la conseguenza che “un ritorno a tale originario status non appare eccentrico in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico nel suo complesso”: ma evidentemente non considera che, oltre al concetto di evoluzione, esiste pure quello di involuzione;

e) cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 499 del 1999 secondo cui anche per i “cittadini militari” valgono le garanzie dei diritti fondamentali: ma sembra non rendersi conto che il problema riguarda cittadini che non hanno scelto lo status militare e che perdono alcuni diritti fondamentali;

f) registra analogie tra CFS e Arma in ordine ad aspetti formali del tutto marginali in questo contesto, quali il rapporto di impiego, il confronto con l’amministrazione statale e addirittura i segni esteriori (uniformi, gradi, armi), e non considera altri aspetti formali: ad esempio, che nei corpi militari si viene arruolati mentre in quelli civili si viene assunti.

Il fatto che la Commissione speciale del Consiglio di Stato nella sua analitica disamina abbia evitato accuratamente di affrontare il vero nodo della questione di legittimità del decreto, cioè la violazione dei diritti costituzionali, è significativo della portata squisitamente politica di tale parere.

Del pari significativo è il parere delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa) della Camera, approvato il 12 luglio scorso, che addirittura ignora l’intera questione di legittimità quando invece compito principale della I Commissione è proprio quello di valutare l’impatto sull’ordinamento costituzionale degli atti legislativi in corso di approvazione. Oltre tutto la questione dei diritti era stata chiaramente posta dalle minoranze (M5S e SEL) sia nel dibattito sia nelle loro proposte alternative di parere.

A chi sostiene che comunque il decreto prevede il transito di personale forestale anche a entità diverse dall’Arma dei Carabinieri (126 unità alla Polizia di Stato, 84 alla Guardia di finanza che comunque è corpo militare, 390 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali: queste le cifre indicate nel parere approvato dalle Commissioni riunite) è facile rispondere che questo transito interessa appena l’8% dei forestali, che il compito della Polizia non riguarda comunque la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico oggetto specifico delle professionalità del CFS, che nel Corpo dei vigili del fuoco possono accedere solo i forestali che abbiano svolto azioni operative di lotta agli incendi, che coloro che scelgono di andare in altre amministrazioni pubbliche (si pensi in particolare al personale non in divisa), se entro sei mesi non vengono ricollocati, sono destinati alla mobilità e percepiscono metà dello stipendio.

Vi sono poi altri problemi di carattere giuridico sollevati dalla militarizzazione del CFS, a partire da quello, delicatissimo e oggetto di discussione in sede di Commissioni riunite, che deriva dall’applicazione dell’art. 237 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (dpr 15 marzo 2010, n.90). Questa norma stabilisce che “i comandi dell’Arma dei carabinieri competenti all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione”: impone cioè ai carabinieri  di trasmettere ai propri superiori le notizie di reato. Di conseguenza l’attività di indagine, che dovrebbe essere soggetta esclusivamente all’autorità giudiziaria, viene portata a conoscenza di persone che appartengono all’apparato governativo. Pertanto, d’ora in poi, anche i forestali, che per le notizie di reato rispondevano solo ai magistrati con risultati considerati unanimemente positivi,  dovranno informare in via preventiva i propri superiori.

Non solo, ma il decreto quasi di soppiatto, tra le disposizioni transitorie e finali (art. 18), introduce una norma di estrema gravità: entro sei mesi dall’entrata in vigore i vertici delle Forze di polizia “adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”. Aumentano così i rischi, paventati anche a livello europeo, derivanti dal potere dell’esecutivo di incidere sull’autonomia della magistratura.

Si aprono inoltre problemi notevoli per quanto riguarda le regioni, sia quelle a statuto ordinario sia quelle a statuto speciale. Le prime, che finora si erano quasi sempre rivolte al CFS per la tutela del proprio patrimonio boschivo e naturalistico, potrebbero essere tentate di dar vita, con un notevole aggravio di costi per la collettività, a propri corpi forestali, innescando, in termini nuovi, quel processo di regionalizzazione del CFS in passato fortemente auspicato e altrettanto fortemente osteggiato. Nelle seconde, che invece dispongono di propri corpi forestali e in cui pertanto non ha operato il CFS, si prospetta il rischio del conflitto tra questi corpi e l’Arma dei carabinieri che svolge le sue funzioni su tutto il territorio nazionale.

Cessa infine – ed è gravissimo – quel regime di dipendenza funzionale dal Ministero dell’ambiente e dagli Enti parco nazionali del personale del Corpo ivi dislocato che, seppure con alcuni limiti dimostrati dalla prassi soprattutto nei parchi, aveva permesso sia all’uno che agli altri di poter disporre con sufficiente autonomia di tale personale. D’ora in poi il personale dipenderà sia gerarchicamente sia funzionalmente dal “Comando unità per  la tutela forestale, ambientale e agroalimentare” dell’Arma istituito dall’art. 8 del decreto. Secondo quanto stabilisce questo articolo, infatti, mentre per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale il Comando dipenderà funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell’ambiente – che ha salutato con particolare enfasi l’approvazione dell’ “assorbimento” – potrà solo “avvalersi” di tale struttura “limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni” del suo Ministero. Limiti più angusti non si sarebbero potuti nemmeno immaginare: a conferma del disimpegno del Governo per l’ambiente, la natura, le aree protette e per questo suo Ministero, il quale, per una parte importante e strategica delle sue funzioni, finirà esso per dipendere di fatto dalle scelte dell’Arma dei carabinieri.

Sugli obiettivi che la “legge Madia” intendeva perseguire – la riorganizzazione e la semplificazione del sistema delle forze di polizia nonché la riduzione della spesa – mi limito ad alcune brevi considerazione. Per quanto riguarda il primo obiettivo il Governo ha aggredito l’anello più debole e comunque più piccolo della catena. Secondo i dati contenuti nella proposta di parere di SEL, che cita l’ultima relazione sull’attività delle Forze di polizia trasmessa alla Camera dei deputati, le 317.074 unità di personale complessivamente impiegato risultano così ripartite: Arma dei Carabinieri, 104.935; Polizia di Stato, 100.782; Guardia di Finanza, 64.909; Polizia Penitenziaria, 38.884; Corpo forestale dello Stato,7.564.

Di fronte ai veri e impegnativi problemi di riorganizzazione dell’apparato di sicurezza – si pensi solo alla necessità senza dubbio prioritaria di un coordinamento delle due forze di polizia a competenza generale, cioè l’Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato, la cui azione parallela crea, questa sì, enormi sprechi finanziari e a volte è causa di fallimento di certe operazioni – il Governo ha scelto la strada più facile. Si tratta ancora una volta di una scelta imposta da esigenze esclusivamente mediatiche, ma che nello stesso tempo va contro le richieste e gli appelli della maggioranza dei forestali (lo si deduce dai referendum interni), dell’insieme delle loro associazioni sindacali, di quasi tutto il mondo ambientalista, di molti magistrati e va anche contro una petizione popolare che ha raccolto oltre centomila sottoscrizioni. E’ una scelta che, anziché semplificare, introduce elementi di confusione e complicazione, come in parte ho cercato qui di sottolineare e come più ampiamente dimostrano i comunicati sindacali. Quanto alla spesa, dall’analisi del decreto non si comprende come possa essere ridotta; emerge invece – anche sotto questo aspetto i comunicati sindacali sono allarmanti – come essa sia destinata a crescere: corsi di formazione militare per i forestali e di specializzazione nelle varie discipline ambientali per i carabinieri, rinnovamento degli equipaggiamento e delle insegne, adeguamento tecnologico dei mezzi militarizzati e in particolare degli elicotteri, ecc.

Concludo questa nota con due osservazioni personali.

Personalmente ciò che più mi colpisce di questo “assorbimento” è l’assordante silenzio di chi avrebbe dovuto parlare per difendere il CFS, la sua storia lunga due secoli, le donne e gli uomini che nel Corpo hanno creduto e si sono impegnati. Non una parola in tale direzione è venuta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da cui dipende il Corpo, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il cui dicastero si è avvalso in misura notevolissima del contributo dei forestali e neanche – è sorprendente e fonte di interrogativi – dagli attuali vertici del Corpo. Il mio pensiero va allora ad Alfonso Alessandrini, indimenticabile capo del CFS dal 1981 al 1995, che era riuscito nella straordinaria impresa di cambiare radicalmente la cultura del Corpo, di riscattarlo anche dai punti oscuri del passato, di dargli un volto moderno, di alta professionalità, in grado di rispondere alle sempre più complesse esigenze del controllo non solo dei boschi e delle acque, ma dell’insieme delle risorse naturali e del nuovo settore agroalimentare, di infondere ai forestali, soprattutto ai più giovani, grande entusiasmo: un entusiasmo che ho potuto sperimentare e apprezzare e che contrasta amaramente con le delusioni e le frustrazioni di oggi. Con il dott. Alessandrini e con la sua autorevolezza la soppressione del Corpo non si sarebbe potuta nemmeno ipotizzare.

Infine ritengo negativo, dal punto di vista culturale e psicologico e per le reazioni che rischiano di innescarsi nel tessuto sociale, affidare ai carabinieri l’immagine e il ruolo di custodi dei boschi, della natura, dei parchi e delle riserve. L’Arma dei carabinieri con le sue donne e con i suoi uomini svolge un ruolo straordinariamente importante per la sicurezza dei cittadini e tutti dobbiamo essere loro grati. Ma è un ruolo inevitabilmente e giustamente legato ai reati: di prevenzione, di accertamento, di repressione. I forestali, grazie alla loro storia e all’evoluzione culturale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, hanno legato la loro immagine alla difesa dell’ambiente, al presidio del territorio montano, ai boschi, alla natura.

E la natura – dobbiamo averlo sempre presente – non può essere accostata ai reati, ma al verde e alla bellezza.

di Carlo Alberto Graziani, giurista e primo presidente del Parco Naz. Monti Sibillini per greenreport.it