Illegittimi i calendari venatori non basati su censimenti scientifici della fauna selvatica

Il Tar Sardegna boccia la Regione: no alla caccia a Lepre sarda e Pernice sarda

[9 Ottobre 2017]

Il Tar della Sardegna ha sospeso il calendario venatorio regionale della Sardegna 2017-2018 nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e alla Pernice sarda (Alectoris barbara).
Stefano Delipieri spiega su Lexambiente.it che Il provvedimento sospeso aveva indicato per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione definitiva).  La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso piano faunistico-venatorio isolano». Nel suo parere obbligatorio sulla proposta di calendario venatorio regionale sardo, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra),  aveva chiesto addirittura chiesto la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda per la mancanza di dati sulla consistenza delle popolazioni delle due specie. Richieste analoghe erano state avanzate anche dalle province di Nuoro e Oristano.

Come se non bastasse, il 20 giugno  la stessa Regione autonoma della Sardegna aveva dichiarato lo stato di grave siccità ed eccezionale avversità atmosferica  e gli ambientalisti avevano  sottolineato i gravi effetti  sulla fauna selvatica, chiedendo lo slittamento o la chiusura della stagione venatoria 2017/2018i.
Il Tar della Sardegna ha chiarito che «considerato che allo stato manca un “monitoraggio aggiornato” in relazione alle due specie (lepre sarda e pernice sarda) per le quali l’Associazione ricorrente richiede un peculiare regime di tutela; rilevato che l’ammissione di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l’1 ottobre 2017) determina oggettivamente una riduzione degli esemplari (rispettivamente 2 e 4 per ciascun cacciatore); considerato che anche l’ISPRA ha richiesto (con documento del 30.6.2017, pag. 4, in due punti) una sospensione della cacciabilità di queste due specie , in assenza di specifici dati sulla loro consistenza; considerato che il Piano è in formazione; rilevato che non può escludersi, alla luce di tali considerazioni formulate dall’organo tecnico, che si possa attuare un rischio di rarefazione e/o estinzione; considerato che l’ammissione alla caccia in carenza di dati aggiornati potrebbe provocare concreti danni al patrimonio faunistico; rilevata la possibile incidenza, anche, del grave stato di siccità e di incendi riconosciuto in sede di emergenza dalla stessa Regione; considerato che non si può escludere, allo stato, che vi possa essere un concreto rischio di grave riduzione e/o estinzione di queste due specie», ha ritenuto che per queste due specie «debba essere privilegiata, nell’attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, la tesi della sospensione (divieto temporaneo) della caccia, in applicazione del principio di precauzione, esplicativo della doverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale»

Per questo ha accolto  il ricorso del Gruppo di intervento giuridico Onlus, contro il quale si sono opposte la Regione e le associazioni venatorie, e ha sospeso il Calendario Venatorio 2017/2018, limitatamente alle 2 specie (lepre e pernice sarde), fissando  la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2017.