Il direttore dell’ente parco: natura, funzioni e competenze

[28 Novembre 2019]

Giacomo Nicolucci, avvocato e docente di Diritto amministrativo all’Università degli Studi di San Marino nonché storica firma del think tank di greenreport – Ecoquadro –, ha pubblicato sulla rivista Sintesi (edita dalla Franco Angeli) il paper “Il direttore dell’ente parco: natura, funzioni e competenze. Tra esegesi di sistema, spunti di diritto comparato e prospettive di riforma”. Attivo da decenni sul fronte del Diritto dell’ambiente, con particolare riferimento al settore delle aree protette, in quest’ultimo lavoro Nicolucci esamina la figura del direttore dell’ente parco dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista storico sia avanzando nuove ipotesi di lavoro.

Riportiamo qui di seguito l’incipt del testo, liberamente consultabile in versione integrale sulle pagine di Sintesi.

Il direttore dell’ente parco compare quasi in sordina nel testo della legge quadro sulle aree protette: l’art. 9 l. 6 dicembre 1991 n. 394 non lo annovera fra gli “organi” dell’ente e la disciplina che vi è recata è solo relativa alla procedura di nomina. La parola “direttore” è usata ancora, nella legge quadro, solo (e lapalissianamente) nell’organizzazione dei parchi regionali, nella parte in cui riproduce ed adatta a questi il sistema costruttivo dei parchi nazionali. Non più altrove.

La figura preminente appare quella del “presidente”. E’ questi, invero che in base all’esegesi letterale della legge quadro emana le ordinanze di sospensioni dei lavori o riduzione in pristino e rilascia i nulla osta.

Il ruolo del direttore, le sue attribuzioni, le sue competenze, dunque, non sono fissate dalla legge 394/1991. Ne discendono, in via subordinata, tutt’al più se descritte dallo statuto dell’ente parco, nella parte in cui tale strumento, ai sensi dell’art. 9 comma 9 l. cit., è chiamato a regolare l’«organizzazione interna» dell’ente.

La circostanza non deve stupire. Nel 1991 erano appena da poco state varate le innovative leggi sul procedimento amministrativo e sull’ordinamento delle autonomie locali. E, soprattutto, non era stato ancora introdotto il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi di governo) e funzioni di gestione amministrativa (proprie dei dirigenti), di lì a venire in forza del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante la c.d. “privatizzazione del pubblico impiego”. Ragion per cui la collocazione del direttore nell’ente parco era vista unicamente come un ruolo tecnico ed esecutivo, portante una sorta di controllo remoto da parte del Ministero dell’ambiente, in quanto scelto dal Ministro nella rosa dei tre nominativi predisposta dal consiglio direttivo dell’ente parco in esito ad una procedura di evidenza pubblica, cui possono partecipare solo gli iscritti nello specifico albo tenuto dal medesimo Ministero.

In ogni caso, accantonando le questioni relative alla procedura di nomina, alla gestione dell’albo, alla formazione e preparazione dei direttori, appare preminente tentare di ricostruirne la figura, anche al fine di disegnarne in negativo le responsabilità.

Per la consultazione integrale del testo si rimanda al link: http://www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&cID=225