Prima di 3 interviste in esclusiva all'on.le Giovanni La Via, Capo Delegazione Italiana del Ppe al Parlamento Ue e Relatore della Riforma della Politica Agricola Comune

Pac, La Via difende l’accordo: «400 miliardi per l’agricoltura»

Nella video intervista i dettagli sui pagamenti diretti

[5 Agosto 2013]

La Politica Agricola Comune (PAC) è una delle politiche comunitarie di maggiore importanza, impegnando una parte cospicua del bilancio dell’Unione Europea. È prevista dal Trattato istitutivo delle Comunità.

In questo servizio riportiamo la  prima di 3 interviste in esclusiva dell’on.le Giovanni La Via, Capo Delegazione Italiana del Ppe al Parlamento Europeo e Relatore della Riforma della Politica Agricola Comune.

Nella video intervista i dettagli sui pagamenti diretti:  per arrivare a una distribuzione più equa del sostegno, il sistema dei pagamenti diretti della PAC si allontanerà da quello in cui le dotazioni per Stato membro – e per agricoltore in ciascuno Stato membro – si basano su riferimenti storici.

Si procederà ad una convergenza chiara ed effettiva dei pagamenti non solo tra Stati membri ma anche all’interno di essi. Inoltre l’introduzione di un pagamento per l’inverdimento – in base al quale il 30% della dotazione nazionale disponibile sarà subordinato all’osservanza di determinate pratiche agricole sostenibili – significa che una quota cospicua del sussidio sarà dedicata in futuro a retribuire gli agricoltori per la fornitura di beni pubblici rispettosi dell’ambiente. Tutti i pagamenti resteranno comunque subordinati al rispetto di determinate norme ambientali

Sul regime di pagamento di base gli Stati membri dedicheranno il 70% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti al nuovo regime di pagamento di base – meno gli importi impegnati per gli aiuti complementari ai giovani agricoltori, e altre opzioni quali gli aiuti complementari per le zone svantaggiate, il regime dei piccoli agricoltori, il pagamento ridistributivo e sotto forma di pagamenti “accoppiati”. Per i paesi UE-12, la scadenza del più semplice e forfettario regime di pagamento unico per superficie sarà prorogata fino al 2020.

Per quanto riguarda la convergenza interna, gli Stati membri che attualmente mantengono le dotazioni basate sui riferimenti storici devono passare a livelli di pagamento per ettaro più omogenei. Possono scegliere tra diverse opzioni: adottare un approccio nazionale oppure regionale (in base a criteri amministrativi o agronomici); conseguire una percentuale regionale/nazionale entro il 2019, oppure far sì che le aziende che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale ottengano un aumento graduale – con la garanzia supplementare che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019. Gli importi a disposizione degli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale saranno adeguati in proporzione, con l’opzione per gli Stati membri di limitare eventuali “perdite” al 30%.

Gli Stati membri hanno inoltre il diritto di ricorrere ad un pagamento ridistributivo per i primi ettari in base al quale possono usare fino al 30% della dotazione nazionale per ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari (o fino alle dimensioni aziendali medie se superiori a 30 ettari). L’effetto ridistributivo sarà considerevole. Un’ulteriore opzione possibile è applicare un pagamento massimo per ettaro.

Nuove misure previste per i giovani agricoltori. Al fine di promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento dovrebbe essere integrato da un ulteriore 25% per i primi cinque anni di attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2% dalla dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri. Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Il regime dei piccoli agricoltori è facoltativo per gli Stati membri. L’agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i piccoli agricoltori e ricevere quindi un pagamento annuo stabilito dallo Stato membro, compreso fra 500 e 1 250 EUR, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali. I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall’obbligo d’inverdimento. La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime. È previsto inoltre un finanziamento nell’ambito dello sviluppo rurale per fornire ai piccoli agricoltori consulenze sui finanziamenti destinati allo sviluppo economico e alle ristrutturazioni nelle regioni in cui sono presenti numerose piccole aziende agricole.

“Accoppiamento” facoltativo: per risolvere gli effetti potenzialmente negativi della convergenza interna per settori specifici in determinate regioni e tenere conto delle condizioni oggi in vigore, gli Stati membri avranno la possibilità di concedere pagamenti “accoppiati” di importo limitato, ossia collegati a un prodotto specifico. Questi pagamenti saranno limitati all’8% della dotazione nazionale se lo Stato membro eroga attualmente da 0 a 5% del sostegno accoppiato, o fino al 13%, se l’attuale livello del sostegno accoppiato è superiore al 5%. La Commissione ha la facoltà di approvare una percentuale più alta, se giustificata. È inoltre possibile fornire un sostegno “accoppiato” del 2% per le colture proteiche.

 

Riguardo le zone soggette a vincoli naturali/zone svantaggiate, gli Stati membri, o le loro regioni, possono concedere un pagamento supplementare, non superiore al 5% della dotazione nazionale, alle zone soggette ai vincoli naturali specifici definiti dalle norme sullo sviluppo rurale. Questa possibilità non incide sulle opzioni disponibili nell’ambito dello sviluppo rurale per le zone soggette a vincoli naturali/svantaggiate.

Misure specifiche previste anche per l’inverdimento: oltre al regime di pagamento di base/regime semplificato di pagamento unico per superficie, ciascun’azienda riceverà un pagamento per ettaro per il rispetto di alcune pratiche agricole favorevoli al clima e all’ambiente. Gli Stati membri riserveranno a questo pagamento il 30% della dotazione nazionale. Si tratta di un obbligo e in caso di inosservanza dei requisiti d’inverdimento le sanzioni supereranno il pagamento per l’inverdimento stesso, ossia dopo un periodo di transizione i trasgressori recidivi perderanno anche fino al 125% del proprio pagamento per l’inverdimento.

Le tre misure di base previste sono:

  • il mantenimento dei prati permanenti, nonché
  •   la diversificazione delle colture (un agricoltore deve coltivare almeno due colture se possiede superfici a seminativo che superano 10 ettari e almeno tre colture se le superfici a seminativo superano 30 ettari. La coltura principale può occupare al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali almeno il 95%);
  • il mantenimento di un’”area di interesse ecologico” pari ad almeno il 5% della superficie a seminativo dellazienda, per le aziende con una superficie superiore a 15 ettari (esclusi i prati permanenti): si tratta di margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento. Questo tasso salirà al 7% in seguito a una relazione della Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.

Equivalenza d’inverdimento: per evitare di penalizzare quanti già affrontano le questioni di sostenibilità ambientale, l’accordo prevede un sistema d’”equivalenza d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli all’ambiente già in vigore sostituiscano i suddetti requisiti di base. Ad esempio, gli agricoltori biologici non saranno soggetti a prescrizioni supplementari, poiché i benefici delle loro prassi in termini ecologici sono evidenti. Per gli altri, i regimi agroambientali possono incorporare misure considerate equivalenti, un elenco delle quali figura nel nuovo regolamento. Per evitare il “doppio finanziamento” di queste misure, i pagamenti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d’inverdimento di base [cfr. sezione sullo sviluppo rurale di seguito].

Disciplina finanziaria: fatta salva l’approvazione del quadro finanziario pluriennale e nonostante la decisione distinta per l’esercizio 2014, si è convenuto che, in futuro, per ogni riduzione dei pagamenti diretti annuali operata dalla disciplina finanziaria (ossia quando i pagamenti stimati sono superiori al bilancio disponibile per il 1° pilastro) occorrerà applicare una soglia pari a 2 000 EUR. In altre parole, la riduzione NON si applicherà ai primi 2 000 EUR dei pagamenti diretti di ciascun agricoltore. In tal modo si alimenterà anche la riserva di crisi del mercato laddove necessario [cfr. regolamento orizzontale].

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