Non solo Italia: per il trattamento delle acque reflue la Corte Ue condanna Bruxelles

[10 Novembre 2014]

Il Regno del Belgio è stato condannato dalla Corte di Giustizia europea per non aver garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di 57 piccoli agglomerati. Lo Stato, dunque è venuto meno agli obblighi a esso incombenti in forza della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271).

La vicenda ha inizio quando la Commissione ha chiesto alle autorità belghe i dati relativi all’osservanza degli obblighi di raccolta e di trattamento delle acque reflue. Dall’esame della risposta è risultato che, in un numero importante di agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti (AE) di più di 2 000 e di meno di 10 000 (piccoli agglomerati), le disposizioni della direttiva non sono state rispettate: in 15 agglomerati il tasso di raccolta delle acque reflue urbane non ha raggiunto il 98%; in altri 31 agglomerati non vi è un impianto di trattamento e in 2, sebbene provvisti di impianti di trattamento, non sono stati effettuati i prelievi di dodici campioni nel corso del primo anno di funzionamento degli impianti.

La direttiva del 1991 ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue. L’obiettivo perseguito dalla direttiva va al di là della semplice protezione degli ecosistemi acquatici e tende a preservare l’uomo, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il paesaggio da qualsiasi incidenza negativa rilevante connessa alla proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale cagionata dagli scarichi di acque reflue urbane.

Dunque per evitare ripercussioni negative sull’ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario.

Dove per trattamento secondario si intende quel trattamento mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti dalla direttiva (tabella 1 dell’allegato I). Così come occorre effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione dell’ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue.

La direttiva impone agli Stati un preciso obbligo di risultato, formulato in modo chiaro ed inequivoco, affinché, entro il 31 dicembre 2005, tutte le acque urbane che provengono da agglomerati il cui AE si colloca tra 2 000 e 15 000 entrino in un sistema fognario delle acque reflue urbane. Prevede anche che laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, si possa avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

Comunque sia il sistema della direttiva è articolato intorno alla nozione di “agglomerato”. Per agglomerato la direttiva intende “area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale”.

Quindi, gli obblighi degli Stati membri si riferiscono in concreto agli agglomerati e variano in funzione delle dimensioni di questi ultimi.

Pertanto, la mancata conformità ai requisiti della direttiva va verificata rispetto ad ogni agglomerato considerato individualmente. E – così come è affermato – in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava allo scadere del termine stabilito nel parere motivato.