Nella legge Competitività spariscono gli accordi di programma per il rischio idrogeologico

[26 Agosto 2014]

Nel decreto legge Competitività si tratta anche del rischio idrogeologico: con la legge di conversione dello stesso provvedimento, però, scompare la disposizione sugli accordi di programma per l’utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione.

Il decreto prevede una serie di disposizioni (articolo 10), che incidono sulla disciplina per l’utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Prevede, in particolare: l’immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali; la possibilità per i Presidenti della Regione di delegare apposito soggetto attuatore e di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l’espletamento di alcune specifiche funzioni; la sostituzione di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio; la trasformazione dell’Ispettorato generale (competente in materia di difesa de suolo), presso il Ministero dell’ambiente in una Direzione generale; la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio; l’istituzione di una apposita struttura di missione.

Durante l’esame presso la Camera è stato inserito un’ulteriore disposizione (il comma 2-bis) secondo cui, nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, si prevede la cessazione delle funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso Presidente con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della Regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, viene prevista la nomina di un nuovo commissario, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, che opera fino all’insediamento del nuovo Presidente.

Tale disciplina si applica anche agli incarichi commissariali conferiti in base a specifici provvedimenti legislativi per i quali è già intervenuta l’anticipata cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale. Anche se resta fermo il disposto secondo cui, in caso di dimissioni o di impedimento, la sostituzione del Presidente della regione con un commissario ad acta, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita i poteri previsti, fino all’insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

Ulteriori disposizioni dell’articolo 10 prevedono la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole situate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità. La possibilità di stipulare convenzioni tra le pubbliche amministrazioni e gli imprenditori agricoli è già prevista anche se in via generale dal decreto del 2001 sull’orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

Durante l’esame presso la Camera è stata soppressa la disposizione (articolo 10-bis) volta a introdurre una disciplina generale in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico a partire dalla programmazione 2015. In particolare, si prevedeva che le risorse destinate fossero utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.